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REGOLAMENTO DEL SERIVIZIO DI P.C. DEL COMUNE DI THIENE
C O M U N E D I T H I E N E
Provincia di Vicenza

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE DEL
COMUNE DI THIENE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 462 del 12/03/2002, esecutiva il 26/03/2002
INDICE GENERALE
CAPO I - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1 Finalità
Art. 2 Le attività e le funzioni di protezione civile
Art. 3 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
CAPO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 4 Costituzione del Comitato Comunale di protezione civile
Art. 5 Attribuzione del comitato comunale
CAPO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
Art. 6 Ufficio Comunale di Protezione Civile
Art. 7 Compiti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile
Art. 8 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
Art. 9 Centro Operativo Misto
CAPO IV – CENSIMENTO DELLE RISORSE
Art. 10 Il piano comunale di Protezione Civile
Art. 11 Verifica ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
Art. 12 Infofrmazione alla popolazione
Art. 13 Inventario e custodia dei beni
CAPO V - INTERVENTI DI EMERGENZA
Art. 14 Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
Art. 15 Fase di allertamento
Art. 16 Unità comunali di emergenza
CAPO VI IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 17 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile.
Art. 18 - Requisiti di ammissione al gruppo.
Art. 19 - Membri effettivi ed aggregati..
Art. 20 - Iscrizione del gruppo all’albo regionale dei gruppi
volontari di protezione civile.
CAPO VII ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 21 - Organi del gruppo.
CAPO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI
Art. 22 - Esercitazioni addestrative.
Art. 23 - Equipaggiamento dei volontari.
Art. 24 - Materiali e mezzi in dotazione.
CAPO IX DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Art. 25 - Doveri dei volontari.
Art. 26 - Diritti dei volontari.
Art. 27 - Sanzioni disciplinari.
Art. 28 - Modalità di impiego dei volontari.
Art. 29 - Interventi in ambito extra-comunale.
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 - Pubblicità del Regolamento.
Art. 31 - Entrata in vigore ed abrogazioni.
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LEGENDA ABBREVIAZIONI
Le dizioni per esteso saranno sintetizzate secondo le seguenti sigle:
- Servizio Comunale di Protezione Civile - S.C.P.C.
- Comitato Comunale di Protezione Civile - C.C.P.C.
- Ufficio Comunale di Protezione Civile - U.C.P.C.
- Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - C.O.C.
- Centro Operativo Misto -C.O.M.
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CAPO I
IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ART.01 - Finalità
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del S.C.P.C. del Comune di Thiene, con finalità di tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 8.6.1990, n. 142, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112, del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, del D.P.R. 08/02/2001 n.194, della legge. 09/11/2001 n.401 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/2001.
Per il conseguimento delle finalità del S.C.P.C., il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.
Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco coordinerà i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l’emergenza o per prevenire l’insorgenza di gravi danni all’incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.
ART.02- Le attività e le funzioni di protezione civile.
Il S.C.P.C., normato dal presente Regolamento, utilizza le risorse umane e materiali disponibili attualmente ed in futuro nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.
In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:
Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi sulla base dei programmi e piani regionali e provinciali;
Predisposizione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con i piani nazionali, regionali e provinciali, anche utilizzando nuovi strumenti informatici e a curarne l’attuazione;
Elaborazione dei piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi essenziali in collaborazione con i gestori di servizio;
Approntamento di un C.O.C. che supporti il Sindaco per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in emergenza.
Acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
Adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l’approntamento delle risorse per far fronte all’emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
Utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
Formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi di informazioni destinati alla popolazione ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica
Informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturale (art. 12, legge 265/99);
Avviare una organizzazione con attività di formazione e addestramento per i volontari che prestino la loro opera nell’ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile in collaborazione con le organizzazioni di volontariato già operanti nel territorio e riconosciute;
Attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.
Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.
ART.03 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.
Il S.C.P.C., nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvederà all’esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art.2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:
il C.C.P.C.;
l’U.C.P.C.;
il Gruppo comunale volontari di protezione civile, od Organizzazioni/Associazioni di volontariato di protezione civile.
Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali, come previsto dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.
In particolare dette attività di protezione civile possono essere svolte attraverso accordi o apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni private di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile ed iscritte presso gli appositi albi regionali e nazionali di protezione civile.
In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco chiederà l’autorizzazione agli Organi competenti.
CAPO II
IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.C.P.C.)
ART.04 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C).
Viene costituito il C.C.P.C., così composto:
dal Sindaco che lo presiede;
dall’Assessore delegato che lo rappresenta solo in "tempo di pace";
c) dal Responsabile dell’U.C.P.C.;
d) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
e) dal Responsabile della Polizia Municipale;
dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile (qualora costituito);
dai Coordinatori di eventuali organizzazioni/associazioni di volontari di protezione civile (qualora costituite) presenti nel territorio.
Fanno parte inoltre del comitato comunale:
il Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
il Comandante della locale stazione della Guardia di Finanza;
il Delegato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
il Comandante del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco Volontari;
il Direttore sanitario dell’azienda ospedaliera locale;
il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana;
i Rappresentanti dei gestori di servizi essenziali (Elettricità, Gas, Acqua, Telefonia);
il Rappresentante del Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione,;
il Presidente della Società Aeroporto ’s.r.l. "A. Ferrarin";
il Rappresentante dell’Associazione Radioamatori locale (A.R.I.).
I membri del comitato, in caso di assenza/impedimento giustificati, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.
Le riunioni ordinarie del comitato hanno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all’anno in "tempo di pace".
Il Sindaco può convocare alle seduta del comitato, esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.
Per le emergenze di tipo a) – L. 225 art.2 - si potrà attivare un Comitato Comunale
"ristretto" che sarà composto da :
Sindaco/assessore delegato
Responsabile UCPC
Responsabile Polizia Municipale
Responsabile Ufficio Tecnico
ART.05 - Attribuzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.).
Il C.C.P.C. sovrintende le attività di protezione civile e ne assicura la direzione unitaria e il coordinamento nell’ambito del territorio comunale. In fase di emergenza è l’organo al quale afferiscono i soggetti preposti alle decisioni. Nell’ambito del C.O.C./C.O.M. coincide con l’area strategica (sala decisioni).
In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:
Attività ordinaria:
controllo sul puntuale rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Protezione Civile;
esame periodico (minimo una volta l’anno) del Piano Comunale di protezione civile;
controllo sulla gestione dell’Ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
promozione e controllo sulla fornitura e gli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando la verifica periodica dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.
promozione ed incentivazione delle iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi del mondo della scuola;
elaborazione delle formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza simulate o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
vigilanza sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.
Attività in emergenza
valutazione delle notizie, dei dati e delle richieste provenienti dalle zone interessate dall’emergenza;
coordinamento, in un quadro unitario, gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza.
Ciascun componente rappresenta , in seno al C.C.P.C., l’Ente o la struttura di appartenenza e assume ed esplica, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile.
CAPO III
LE STRUTTURE OPERATIVE
ART.06 - L’Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.).
Viene costituito l’U.C.P.C. quale struttura organizzata e organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.
Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del servizio di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
L’ufficio sarà dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati territoriale.
A tal fine, sia in condizioni ordinarie che in emergenza tutti gli uffici comunali sono tenuti obbligatoriamente a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l’emergenza o il rischio emergente.
Nei casi di emergenza il Responsabile assicura il funzionamento dell’Ufficio di protezione civile in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l’espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l’emergenza.
Cura inoltre i rapporti con le organizzazioni di volontariato eventualmente presenti nel territorio comunale, secondo le direttive degli organi competenti.
Al verificarsi di un’emergenza, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintenderà alle attività dell’ufficio e adotterà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per garantirne il funzionamento.
ART.07 - Compiti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.)
All’U.C.P.C. sono attribuiti i seguenti compiti:
1 - cura della predisposizione e dell’aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
2 - cura dei rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di protezione civile (enti locali, amministrazioni statali, organizzazioni di volontariato di protezione civile, ecc.), presenti sul territorio e che sono preposte al servizio di protezione civile;
3 – cura il censimento delle risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l’emergenza, con la raccolta e dell’aggiornamento dei dati concernenti:
- le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d’emergenza;
- gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l’installazione di attendamenti e strutture accessorie;
- le imprese assuntrici di lavori edili stradali, con l’indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
- le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;
4 – cura del servizio di reperibilità interno di sorveglianza giornaliera meteorologica in collaborazione col servizio regionale meteorologico dell’ARPAV di Teolo (PD);
5 – cura della gestione della sala operativa del C.O.C., nonché la banca dati concernenti la protezione civile;
6 – cura delle procedure amministrative per l’acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del S.C.P.C., mediante l’assistenza degli uffici comunali preposti;
7 – cura delle procedure amministrative per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile;
8 – cura delle attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché della promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.
I compiti di gestione e la responsabilità dei procedimenti concernenti il S.C.P.C., sono attribuiti al Dirigente del settore tecnico, nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.
ART.08 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile.
IL C.O.C. è una struttura operativa che viene attivata in emergenza a supporto del Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso.
Sarà ubicato in una struttura individuata con apposito provvedimento deliberativo, in un area di facile accesso non vulnerabile a rischi prevedibili.
Nell’ambito delle attività svolte nel C.O.C. si distinguono:
un’ "area strategica", coincidente con il C.C.P.C.;
un’ "area operativa" nella quale operano l’U.C.P.C. e le funzioni di supporto (quest’ultime in numero variabile in relazione alla gravità dell’evento) che sulla base delle indicazioni del C.C.P.C. coordinano gli interventi necessari al superamento dell’emergenza.
Al C.O.C. fanno capo i sistemi comunali d’informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:
l’acquisizione ed il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi;
il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di p.c., onde consentire l’afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati ed informazioni rilevanti per l’adozione degli interventi di emergenza.
Il C.O.C. sarà dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l’operatività dello stesso, quali a titolo d’esempio:
il piano comunale di protezione civile e i piani provinciali e regionali di emergenza;
le carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
le apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati (A.R.I) per la trasmissione dei dati e quant’altro necessario per assicurare il collegamento diretto con le altre sale operative degli organi di protezione civile;
gli amplificatori di voce e delle relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione dei comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
i supporti informatici per il collegamento in via telematica con i centri operativi anche di altri organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.
ART.09 – Centro Operativo Misto (C.O.M.)
Qualora l’emergenza interessi il territorio di più comuni o nel caso in cui l’intensità dell’evento richieda l’intervento coordinato di più enti ed amministrazioni (lettere b, c, art, 2 legge 225/92) deve essere attivato il C.O.M., struttura operativa decentrata in costante raccordo con il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), la Sala Operativa della Prefettura e i Sindaci dei Comuni facenti capo al C.O.M. stesso.
La sede del C.O.M., la cui ubicazione in struttura idonea, in area di facile accesso non vulnerabile a rischi prevedibili, è definita dalla Prefettura in collaborazione con la Direzione Regionale Protezione Civile. Nei comuni individuati sede di C.O.M., C.O.C. e C.O.M. possono coincidere in un’unica struttura.
CAPO IV
CENSIMENTO DELLE RISORSE
ART.10 – Il Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.)
Il P.C.P.C. costituisce il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del funzionamento dei servizi essenziali e del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
Detto documento contiene l’individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.
Nella predisposizione del piano comunale sono inseriti i seguenti elementi essenziali:
definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo da adottarsi con specifico Regolamento);
indicazione dei dati riguardanti il territorio;
individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
individuazione delle modalità d’intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).
ART.11 – Verifica e aggiornamento del Piano Comunale di P.C.
Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, le nuove disposizioni amministrative, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative, la nascita di organizzazioni di volontariato, comportano un continuo aggiornamento del Piano C.P.C., sia per lo scenario dell’evento atteso che per le procedure.
Gli elementi fondamentali che ne caratterizzano l’eseguibilità sono:
le esercitazioni;
l’aggiornamento e la verifica periodica.
Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni piu’ estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello d’intervento, cosi’ come previsto dal Piano.
Devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle singole strutture previste dal P.C.P.C. e si suddividono per le seguenti diverse tipologie:
esercitazioni per le strutture operative previste nel piano, inizialmente con preavviso e successivamente a sorpresa;
esercitazioni congiunte tra sistema di controllo, strutture operative e popolazione interessata all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità);
esercitazione del solo sistema di comando e controllo, anche queste prima con preavviso e successivamente a sorpresa, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei collegamenti.
La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve essere informata dello svolgimento dell’esercitazione.
La verifica e l’aggiornamento del Piano (e in particolare delle procedure) rappresentano l’attività propedeutica alla pianificazione, finalizzata a perfezionarne i contenuti attraverso una sequenza ciclica di fasi organizzata come segue:
redazione delle procedure : documenti che schematizzano singole azioni o successioni di azioni connesse con l’emergenza;
addestramento: attività necessaria affinchè le strutture operative concorrenti al sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure contenute nel Piano, in modo da risultare pronte ad applicare quanto previsto;
applicazione: il momento in cui le procedure vengono attualizzate si verifica con l’applicazione alla realtà; in questo caso il riscontro della loro efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati adattamenti in corso d’opera;
revisione critica: momento di riflessione da farsi una volta cessata l’emergenza (o alla fine di una esercitazione) che deve portare ad evidenziare in modo costruttivo gli aspetti da correggere, migliorare ed integrare;
correzioni : fase conseguente alla fase di revisione critica, durante la quale la procedura viene corretta ed approvata ufficialmente.
La durata del Piano è illimitata, ma ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale del Comune, o siano disponibili studi e ricerche piu’ approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi, dati sulle risorse disponibili, sugli Enti coinvolti, etc., deve essere provveduto ad un suo aggiornamento.
Il C.C.P.C. con validazione annuale accerta che non siano subentrate variazioni di rilievo tali da richiedere l’aggiornamento del Piano; in riscontro positivo l’aggiornamento sarà eseguito cura dell’U.C.P.C..
ART.12 – Informazione alla popolazione
L’informazione della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell’ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.
Nel processo di pianificazione si dovrà tenere conto degli obiettivi fondamentali dell’attività di informazione, che in linea di massima sono:
informare i cittadini sul Sistema di Protezione Civile;
informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul territorio in cui vivono;
informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazioni, etc.);
informare e interagire con i media.
ART. 13 - Inventario e custodia dei beni.
L’U.C.P.C. avrà cura di effettuare l’inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature che saranno assegnate in dotazione al servizio stesso, nonché di quelle date in uso in forma comune ai Servizi Tecnici del comune medesimo.
Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi dati in uso esclusivo, assicurandone sempre la piena efficienza.
CAPO V
INTERVENTI DI EMERGENZA
ART. 14- Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.
Al verificarsi di un’emergenza nell’ambito del territorio comunale dovuta all’insorgere di situazioni che comportino pericolo di grave danno o danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assumerà la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvederà agli interventi necessari dandone immediata comunicazione agli organi superiori preposti per legge in ordine crescente (provincia e regione).
Qualora la calamità naturale o l’evento non potessero essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiederà l’intervento di altre forze e strutture (Provincia e Regione), che assumeranno il comando delle operazioni, adottando i provvedimenti di competenza. Anche in caso di grandi interventi di soccorso, se il Sindaco è in grado di coordinare l’intervento, seppur effettuato da strutture e forze esterne comunali, la competenza della direzione spetta a lui, ferma restando la necessità di concordare e coordinare gli interventi con le strutture di soccorso.
ART. 15 - Fase di allertamento.
Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvederà, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati per fronteggiare l’emergenza e ad azionare il sistema d’allarme mediante:
l’urgente convocazione del C.C.P.C.;
la pronta mobilitazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile (se esistente);
la tempestiva attivazione dell’U.C.P.C.;
la contemporanea attivazione del C.O.C.;
sentito il C.C.P.C., l’eventuale attivazione di Unità Comunali di Emergenza;
l’immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di competenza;
la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (provincia e regione);
il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l’approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
l’immediato allertamento della popolazione interessata all’evento calamitoso e l’adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza;
ART. 16 - Unità Comunali di Emergenza.
Il Sindaco, ove necessario, provvederà, sentito il C.C.P.C., alla costituzione delle seguenti Unità Comunali di Emergenza:
per l’emergenza sanitaria e l’assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all’approvvigionamento idrico e alimentare e veterinario;
per l’emergenza tecnica ed ambientale: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l’insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati nonché all’ambiente;
per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio, facilitando, se necessario, l’esodo della popolazione verso località ritenute sicure.
Dette unità comunali di emergenza provvederanno, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.
Le unità di emergenza, sotto la direzione del C.C.P.C., provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone, alle cose e all’ambiente, nonché a fornire l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.
Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all’unità in cui verranno inseriti.
CAPO VI
IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
ART.17 - Finalità del Servizio Comunale Volontario di protezione civile.
E’ costituito il Gruppo Comunale Volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonchè di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.
Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
ART. 18 - Requisiti di ammissione al gruppo.
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici. L’ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
avere conseguito la maggiore età;
di essere idoneo alle attività previste dal servizio;
essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonchè alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.
Le valutazioni e gli accertamenti psico-attidudinali saranno espletati da apposita commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato ed in prima formazione così composta:
medico competente della struttura comunale;
Responsabile dell’U.C.P.C.;
Ulteriore membro dell’U.C.P.C.
Della costituzione del Gruppo comunale volontari di protezione civile dovranno essere informati gli organi competenti deputati alla vigilanza, prevenzione, sicurezza e protezione del "territorio" (Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, U.L.S.S.).
Successivamente alla creazione del Gruppo comunale di protezione civile, la commissione di valutazione sarà integrata anche dal personale che il direttivo del Gruppo stesso indicherà al suo interno.
ART. 19 - Membri effettivi e aggregati.
I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all’atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all’attività di protezione civile.
Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.
Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l’adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.
I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.
Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante tutte le attività addestrative di protezione civile.
ART. 20 - Iscrizione del gruppo all’ Albo Regionale dei gruppi volontari di P.C..
Le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività di volontariato di protezione civile, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge, possono chiedere l’iscrizione al registro regionale di cui all’articolo 10 della legge regionale n.58/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Le organizzazioni ed i gruppi comunali una volta iscritti all’albo fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell’autorità competente, svolgono funzioni nell’ambito di:
formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazioni di emergenza;
attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;
corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.
CAPO VII
ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI P.C..
ART. 21 - Organi del gruppo.
Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:
il Coordinatore
il Comitato direttivo
l’Assemblea del gruppo
a) Il Coordinatore:
E’ eletto dall’Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo e nominato con decreto del Sindaco.
Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelto tra i componenti dell’Assemblea. Quest’ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonchè al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio
Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall’Assemblea dei Volontari.
Dirige e coordina l’attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E’ responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.
Cura inoltre l’attuazione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento e partecipa alle riunioni del C.C.P.C..
Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l’anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull’attività svolta dal gruppo l’anno precedente.
b) Il Comitato direttivo:
E’ costituito dal Coordinatore del gruppo e da quattro membri eletti dalla Assemblea dei volontari.
Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.
Collabora inoltre con l’U.C.P.C. alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.
Propone al C.C.P.C. l’elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l’addestramento e l’equipaggiamento dei volontari.
Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all’anno.
c) L’Assemblea del gruppo:
E’ costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 19.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l’Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.
L’assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.
Formula inoltre indicazioni e proposte al C.C.P.C. e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l’assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.
CAPO VIII
ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI
ART. 22 - Esercitazioni addestrative.
I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.
Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell’ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso la consulenza di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.
Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonchè alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.
ART. 23 - Equipaggiamento dei volontari.
Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l’uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate .
I volontari sono tenuti a portare l’uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.
Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l’equipaggiamento ricevuti in consegna.
Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l’inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d’uso.
L’uniforme, che dovrà soddisfare i requisiti di legge previsti nel campo della sicurezza durante il lavoro, sarà individuata con apposito atto formale del Sindaco, sentito il parere del Comitato direttivo.
ART. 24 - Materiali e mezzi in dotazione.
I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d’uso al servizio comunale di protezione civile.
L’impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d’uso anche al fine delle responsabilità civili.
La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.
CAPO IX
DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA’ D’IMPIEGO
ART. 25 - Doveri dei volontari.
I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 22 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.
Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.
Nell’espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi ai principi di responsabilità, correttezza ed integrità.
ART. 26 - Diritti dei volontari.
Al Gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l’iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 08/02/2001 n. 194 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.
Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.
I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall’Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l’uniforme assegnata loro in dotazione.
Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune.
Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, ai sensi delle norme vigenti, vengono garantiti per il periodo d’impiego i seguenti benefici:
mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
copertura assicurativa;
rimborso delle spese sostenute.
Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.
ART. 27 - Sanzioni disciplinari.
Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l’applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al Volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.
Il Volontario ha l’obbligo di provvedere alla restituzione dell’intero equipaggiamento fornito dall’Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.
ART. 28 - Modalità di impiego dei volontari.
Le modalità di impiego del Gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente Regolamento, dal Piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d’impiego del Gruppo.
Il Gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.
ART. 29 - Interventi in ambito extra-comunale.
Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 - Pubblicità del Regolamento.
Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione della cittadinanza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), l’Ufficio Comunale di protezione civile (U.C.P.C.) ed il Centro Operativo Comunale (C:O.C.) di cui al precedente art. 8.
E’ disponibile inoltre presso il sito WEB del Comune al seguente indirizzo :
- www.comune.thiene.vi.it
Copia del presente Regolamento viene consegnata ai componenti del Gruppo comunale volontario di protezione civile, nonchè ai nuovi volontari all’atto dell’iscrizione al Gruppo.
Copia del Regolamento è inviata ai membri del Comitato Comunale di Protezione Civile e ai Responsabili dei servizi del Comune.
ART. 31 - Entrata in vigore ed abrogazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonchè alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.
Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.
U.R.P. - Comune di Thiene
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