|
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI O SIMILI
(Allegato A alla delibera di Consiglio n. 577 del 22.12.1994)
TITOLO III
UTILIZZO DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 13
(Finalità)
(1) Le palestre e gli impianti sportivi sono strutture a disposizione di tutti gli Enti, Associazioni, Organizzazioni e Gruppi interessati alla realizzazione di manifestazioni volte prevalentemente alla promozione dell'attività sportiva, fermo restando quanto previsto dall'art. 96 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297.
Art. 14
(Domande)
(1) Le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi cittadini dovranno essere indirizzate al Sindaco e pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva o almeno 20 giorni prima della data della manifestazione.
(2) Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della persona responsabile dell'adempimento degli impegni che verranno assunti, con la specificazione precisa del tipo di attività svolta o della manifestazione, il giorno o i giorni, le ore e le principali modalità relative all'uso delle palestre e degli impianti sportivi.
Art. 15
(Calendario)
(1) Nel caso di concessione di palestre ed impianti sportivi a più soggetti, la determinazione delle fasce orarie di utilizzo da parte di ciascun singolo concessionario sarà stabilita dal Servizio competente, sentiti un rappresentante per ciascun concessionario.
(2) A tale fine, prima dell' inizio del periodo di utilizzo, verranno tenuti incontri con i soggetti concessionari per la ricerca di un accordo sulle fasce orarie da utilizzare e l'individuazione del referente tra gli utilizzatori dell'impianto.
(3) In difetto di accordo, si provvederà d' ufficio tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri :
a) utilizzo razionale delle palestre ed impianti sportivi;
b) pieno impiego delle fasce orarie di disponibilitą;
c) fruizione da parte del maggior numero possibile di soggetti concessionari, tenuto conto dei partecipanti alle singole discipline.
(4) Il calendario sarà comunicato a tutti i soggetti interessati, affisso all' albo pretorio del Comune per 10 giorni, e, quando possibile, all' ingresso delle palestre ed impianti sportivi per tutta la sua vigenza.
Art. 16
(Utilizzo)
(1) I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare le palestre e gli impianti sportivi nelle fasce orarie stabilite o, comunque, nei limiti dell' atto di concessione.
(2) In caso di utilizzo della stessa palestra o impianto sportivo da parte di più soggetti, dovrà essere posta particolare cura per il rigoroso rispetto dell' orario, allo scopo di evitare che gli utenti dei turni successivi siano limitati nell' utilizzo loro concesso.
(3) I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza e in condizioni tali da non limitarne in alcun modo l' utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
(4) L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti, preventivamente comunicato, pena la revoca della concessione;
b) il locale assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri e permettere l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
c) il contegno durante la permanenza in palestra e negli impianti sportivi e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza.
(5) Nelle palestre comunali è comunque vietato, nella maniera più assoluta:
a) organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico senza preventiva autorizzazione del Comune e della Scuola;
b) entrare nel locale palestra calzando scarpe che non siano quelle da ginnastica (gli atleti devono calzare le scarpe ginniche negli spogliatoi);
c) calciare o palleggiare con i piedi palloni da calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc. sia nel locale palestra sia nei locali adiacenti;
d) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
e) il gioco del tennis e l'uso delle palle da baseball e softball;
f) fumare in palestra e negli spogliatoi.
(6) Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
(7) Dovranno essere evitati rumori molesti in palestra e anche al momento dell'entrata e dell'uscita.
(8) Per eventuali necessità inerenti l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, i dirigenti o gli allenatori del sodalizio concessionario dovranno rivolgersi all'incaricato del servizio, il quale potrà accoglierle, nei limiti del possibile, purché non siano in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione.
(9) La concessione è precaria a tutti gli effetti e pertanto è revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Comune, qualora la società sportiva concessionaria non dovesse assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti o qualora si verifichino situazioni che non permettano l'uso della palestra.
(10) Il Preside o Direttore Didattico od un suo delegato, il Sindaco o suo delegato ed i funzionari addetti del Comune, possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture.
(11) L'utilizzo delle palestre per la disputa delle partite di campionato, al sabato pomeriggio e alla domenica, dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio competente del Comune al quale le società concessionarie hanno l'obbligo di consegnare i calendari delle partite almeno una settimana prima dell'inizio dei campionati.
(12) Le partite amichevoli dovranno svolgersi durante l'orario di allenamento.
(13) Tutti i danni eventualmente provocati all'immobile ed alle strutture dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio competente il quale, a sua volta, provvederà a darne avviso all'Autorità scolastica.
(14) Per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, il sodalizio concessionario è tenuto a versare al Comune un canone appositamente determinato dalla Giunta Municipale e aggiornato annualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 4), salvo che non si renda necessario tenere conto di variazioni nei costi eccedenti tale indice. Detto corrispettivo dovrà essere versato trimestralmente con cadenze 15 gennaio, 15 aprile e 15 luglio e copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio competente del Comune.
(15) Qualora una società sportiva non utilizzi la palestra pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto nella richiesta.
(16) Il mancato pagamento, entro il trimestre successivo, della tariffa stabilita comporterà l'impossibilità di utilizzare le palestre o gli impianti sportivi e l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione, fin tanto che perduri l'insolvenza, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito.
(17) In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza, trova applicazione l'art. 25.
Art. 17
(Oneri)
(1) Spetta ai soggetti concessionari provvedere alle pulizie e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata, salvo eventuali diverse disposizioni in relazione a convenzioni stipulate con Società sportive assegnatarie delle palestre.
(2) I soggetti concessionari sono tenuti a contenere nel limite dell'indispensabile strettamente necessario i consumi delle utenze dei servizi presenti (illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, e simili).
(3) Dovranno, altresì, curare che siano evitati la sottrazione di oggetti e danni alle attrezzature, impianti, locali o altre pertinenze. In caso di danni, di qualsiasi natura, i soggetti concessionari dovranno provvedere, a propria cura e spese, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore, esclusi dal computo i giorni di domenica e gli altri festivi, alle necessarie reintegrazioni o riparazioni.
(4) E' reputato responsabile il soggetto concessionario cui è assegnato l'utilizzo o la fascia oraria dell'ultimo momento in cui gli oggetti erano presenti o i danni non erano ancora stati arrecati. Nei casi dubbi, i soggetti concessionari rispondono in solido.
(5) In difetto, sarà provveduto d'ufficio, addebitando gli oneri secondo quanto previsto dai due commi precedenti.
Art. 18
(Sanzioni)
(1) Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento o di quanto previsto nell'atto di concessione comporta la decadenza dalla concessione stessa.
(2) La dichiarazione di decadenza è comunicata al responsabile del soggetto concessionario, che è tenuto a cessare l'utilizzo entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
(3) La mancata cessazione entro il termine suddetto produrrà, oltre alle eventuali spese per reintegrazioni,danni, consumi o altro, l'applicazione a titolo di penale di una somma pari a 10 volte il canone di utilizzo stabilito nell'atto di concessione, per ciascuna unità di misura dell'utilizzo indebitamente usufruita.
Art. 19
(Deposito cauzionale)
(1) L'autorizzazione per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi è subordinata all'obbligo da parte del richiedente del versamento di un deposito cauzionale pari a 1/12 del valore del monte ore annuo di utilizzo previsto per l'anno di concessione.
Comune di Thiene
|