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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI O SIMILI
(Allegato A alla delibera di Consiglio n. 577 del 22.12.1994)
TITOLO II
UTILIZZO DI IMMOBILI E LOCALI
Art. 6
(Modalità delle richieste per assegnazione delle sedi)
(1) Le richieste di assegnazione di locali devono essere presentate all'Amministrazione Comunale con almeno 90 giorni di anticipo, salvo quanto previsto dai successivi articoli 23, 33, 43, 52 e 62, corredate da copia dello Statuto sociale, indicando altresì il numero dei soci e il programma annuale
dell' attività, il bilancio e le risorse con cui si intende farvi fronte.
(2) Ove lo Statuto sociale lo preveda, il programma di attività potrà anche essere pluriennale.
Art. 7
(Criteri di assegnazione)
(1) Le richieste presentate entro il 31 marzo, sono sottoposte all'esame della competente Commissione Consiliare, che formula, entro il 31 maggio, una graduatoria tenendo conto di:
a) i requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti richiedenti;
b) la compatibilità della concessione dei locali o degli immobili richiesti rispetto a quanto previsto dal Capo I del regolamento approvato con la deliberazione Consiliare n. 136 del 18.03.1991;
c) i criteri di impiego, considerando le modalità che consentano forme di utilizzo per più soggetti;
d) gli oneri cui la concessione è sottoposta;
e) tipo di attività, numero di utenti, quota a carico degli utenti, etc.
(2) Qualora vi siano più richiedenti, la competente Commissione Consiliare formula una graduatoria delle richieste ritenute ammissibili.
Art. 8
(Modalità di concessione)
(1) L' assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto disciplinare di concessione.
(2) L' assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.
(3) La stessa è soggetta al pagamento di un canone periodico appositamente determinato dalla Giunta Comunale, secondo i criteri individuati dall'art. 4 del presente regolamento, nonché al deposito cauzionale di una somma pari a 1/12 del canone annuale a garanzia di eventuali danni ai beni comunali o di altri soggetti. I Comitati temporanei sono tenuti al deposito cauzionale di 1/12 dell'importo dovuto, quando l'assegnazione degli immobili abbia durata inferiore ai 3 mesi.
(4) Tali canoni saranno annualmente aggiornati dalla Giunta Comunale, sulla base dell'indice dei prezzi al minuto per famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'ISTAT con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
(5) Nell' atto di concessione, oltre a quanto sopra, sono indicate le modalità di utilizzo, gli scopi a cui l'assegnazione intende far fronte, nonché le condizioni di decadenza.
(6) Quando le attività svolte richiedano il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene.
(7) Copia delle autorizzazioni, licenze, concessioni sarà depositata presso l' Ufficio Comunale, prima dell' inizio dell' attività.
(8) Qualora vengano svolte attività dietro corrispettivo, esclusa solo la quota sociale versata dai soci a norma dello Statuto, il concessionario dovrà tenere le prescritte forme di contabilità e depositare all' Ufficio Comunale copia delle scritture contabili entro 60 giorni dalla loro adozione o approvazione, a termini delle disposizioni di legge o di Statuto.
(9) Nel caso in cui il concessionario assumesse a proprio carico opere o forniture stabili di miglioramento dell'immobile, allo scadere della concessione le addizioni resteranno in proprietà al Comune, ma se ne potrà tenere conto nella determinazione del canone periodico di utilizzo, nei modi e nelle forme stabilite nell' atto di concessione o in atto successivo, regolarmente stipulato tra le parti.
(10) Eventuali opere o forniture di miglioramento dell'immobile dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.
(11) Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità prepostevi.
(12) I Comitati potranno utilizzare gli immobili fino al completamento della loro attività e dovranno rilasciarli entro 30 giorni dalla cessazione della loro attività. Entro lo stesso termine dovrà essere depositata una relazione sull'attività svolta e copia degli eventuali atti contabili.
Art. 9
(Versamento canone)
(1) Per l'utilizzo degli immobili il richiedente dovrà versare l'importo della tariffa e degli oneri del Comune, secondo quanto comunicato nella concessione. Il canone dovrà essere versato semestralmente, con cadenza 30 giugno e 30 dicembre; copia della ricevuta dovrà essere consegnata al Servizio competente.
(2) Il mancato pagamento del canone stabilito, comporterà la decadenza e l'impossibilità di utilizzare gli immobili comunali e l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione, fin tanto che perduri l'insolvenza, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito.
Art. 10
(Danni)
(1) Per qualsiasi danno arrecato alle strutture o agli immobili comunali da parte dei soggetti concessionari, l'onere relativo alle riparazioni sarà a completo carico del richiedente, come pure la rifusione di eventuali sottrazione di oggetti e danni a persone o cose di terzi che fossero oggetto di rivalsa.
(2) E' reputato responsabile il soggetto concessionario cui è assegnato l'utilizzo o la fascia oraria dell'ultimo momento in cui gli oggetti erano presenti o i danni non erano ancora stati arrecati. Nei casi dubbi, i soggetti concessionari rispondono in solido.
(3) Nel caso in cui il concessionario non provveda alla rifusione dei danni, entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, il Comune procederà ad incamerare la cauzione versata, fatta salva qualsiasi azione legale per il risarcimento completo del danno.
Art. 11
(Condizioni di revoca della concessione)
(1) La concessione sarà revocata per morosità, decorsi infruttuosamente sei mesi, per mancato utilizzo, per utilizzo per scopi diversi da quelli risultanti nella richiesta o nello Statuto sociale o per altre cause che abbiano fatto venir meno i motivi per cui la richiesta era stata accolta.
(2) Il Comune si riserva di poter revocare l' assegnazione quando risultino esigenze di pubblica utilità debitamente motivate.
Art. 12
(Norme transitorie per le concessioni pregresse)
(1) I soggetti che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, usufruiscono di immobili o locali comunali continueranno ad usufruire di tali strutture, ma dovranno provvedere, entro il termine di 3 mesi, a presentare le richieste a termini del presente Regolamento e a stipulare regolare atto di concessione.
(2) Entro 3 mesi dall' entrata in vigore del presente Regolamento, saranno comunque applicati i canoni stabiliti in conformità all'art. 8, comma 3.
(3) In difetto, verrà meno di diritto la possibilità di continuare nell' utilizzo.
(4) Nell'applicazione dei nuovi canoni si potrà tener conto di eventuali lavori, opere, forniture stabili di miglioramento dei locali eseguite dai soggetti che hanno usufruito degli immobili, previa perizia effettuata dall'ufficio tecnico comunale.
(5) Restano salve le diverse regolamentazioni in atto quando collegate a convenzioni fra Comuni, Enti Pubblici o altri soggetti.
Comune di Thiene
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