REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 422 del 27.06.2006)
ART. 1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio unitario e globale, che ha per oggetto interventi rivolti a persone o a nuclei familiari che, in particolari condizioni legati all’età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado – anche temporaneamente – di far fronte alle proprie esigenze di carattere personale e domestiche.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare o, comunque, ritardare al massimo l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di difficoltà, favorendone per quanto possibile, la permanenza all’interno del proprio ambiente familiare.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare assicura all’assistito, attraverso l’adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che consentono, nel rispetto delle diversità, delle caratteristiche individuali e del principio di autodeterminazione di ciascuno, di conservare le abitudini quotidiane, di mantenere ma anche potenziare e valorizzare le relazioni affettive, familiari e sociali che sono indispensabili per vivere in maniera autonoma.
ART. 2 DESTINATARI
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutte le persone residenti nel territorio comunale, che sono in difficoltà a causa di una riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale, e, in particolare:
gli anziani che si trovano a rischio di compromissione dell’autosufficienza, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente;
le persone con situazioni di handicap, invalidità o disturbi del comportamento;
le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado viene documentato da apposite relazioni del Servizio Tutela Minori dell’azienda Ulss che gestisce i casi per delega.
Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un’assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare, salvo situazioni particolari che prevedono un intervento integrato di servizi.
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di Assistenza Domiciliare comprende le seguenti prestazioni:
cura e igiene della persona;
consegna del pasto a domicilio;
mobilizzazione dell’anziano allettato;
aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico;
prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, per le quali non è richiesto uno specifico titolo professionale, in collaborazione con i servizi sanitari, quali frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni terapiche e farmacologiche, misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche;
sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell’assistito e del suo ambiente di vita per mantenere vive le residue forze di autosufficienza;
lavanderia;
trasporto in ambito comunale ed extra-comunale;
in ambito domestico: disbrigo e riordino della casa, lavori di piccolo bucato, acquisto della spesa ed eventuale aiuto nella preparazione dei pasti, commissioni varie (pagamento bollette, acquisto farmaci, ecc.).
ART. 4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato di norma su richiesta dell’interessato. Lo stesso può essere attivato su segnalazione di un familiare, di un vicino, del medico di medicina generale o del reparto ospedaliero, o di altri servizi.
L’ammissione al Servizio prevede:
-
la presentazione della domanda al Servizio Sociale del Comune su apposito modulo;
-
il deposito della documentazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare in caso di richiesta di tariffa agevolata;
-
la raccolta di informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria dell’interessato;
-
l’analisi del bisogno, da parte dell’assistente sociale, sotto l’aspetto del disagio e del grado di autonomia.
ART. 5 PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
Al momento dell’attivazione del servizio l’Assistente Sociale formula un Piano di assistenza individualizzato che deve essere concordato con l’interessato e/o con coloro che se ne prendono cura, anche in ragione dell’eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio. Il Piano di Assistenza deve essere formulato sulla base degli effettivi bisogni e della peculiare situazione del richiedente risultanti dall’istruttoria, nonché sulla base della disponibilità delle risorse del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale e della rete dei servizi territoriali.
Il Piano di Assistenza viene poi condiviso e discusso all’interno dell’équipe di operatori addetti all’assistenza domiciliare, che lo attueranno con la supervisione dell’assistente sociale.
ART. 6 SOSPENSIONE E/O MODIFICHE DEL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
Il Piano di assistenza è operativo a seguito della firma per accettazione da parte del richiedente e/o dei suoi familiari. L’operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell’assistito in strutture sanitarie o socio-sanitarie o in caso di altre assenze che devono essere obbligatoriamente comunicate dall’assistito al Servizio Sociale del Comune con congruo anticipo rispetto al momento di effettuazione del servizio.
Il Piano di assistenza individualizzato è aggiornabile periodicamente dall’Assistente Sociale, secondo lo stato di bisogno dell’assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il Piano aggiornato deve essere comunicato all’assistito e/o ai suoi familiari.
Gli utenti, i loro familiari o gli aventi cura sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nelle condizioni dell’assistito che comporti la riduzione, la sospensione o la cessazione del servizio.
ART. 7 PERSONALE
Il personale utilizzato per gli interventi di assistenza domiciliare e di consegna dei pasti a domicilio deve essere in possesso della qualifica di operatore socio sanitario, o titolo equipollente, in base alla normativa regionale.
Nessun titolo specifico è richiesto per il personale addetto al trasporto se non il possesso della patente "B".
Gli operatori socio-sanitari addetti all’assistenza potranno essere affiancati da lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di disoccupazione che vengono posti in servizio presso il Comune di Thiene per lo svolgimento di attività socialmente utili.
ART. 8 RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI E A.D.I.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare considera la famiglia, la rete parentale allargata, il vicinato, le organizzazioni di volontariato e gli altri servizi operanti nel territorio come risorse che possono mantenere nel proprio ambiente di vita la persona che si trova in condizioni di bisogno.
Nel caso in cui l’utente del Servizio di Assistenza Domiciliare abbia bisogno, contemporaneamente, di prestazioni assistenziali e sanitarie, verrà predisposto un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e delle responsabilità di ciascun Ente.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, infatti, opera con l’obiettivo di realizzare la piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.
Allo scopo, gli assistenti sociali del Comune partecipano, per i casi loro affidati, alle riunioni distrettuali di coordinamento operativo.
ART. 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
La compartecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari viene stabilita in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dal D.L. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La Giunta Comunale stabilisce annualmente la tariffa oraria massima di compartecipazione al costo del servizio e il livello di Isee oltre il quale applicare tale tariffa. La Giunta comunale stabilisce altresì il livello di Isee sotto il quale il servizio viene prestato gratuitamente. Le tariffe da applicare alle situazioni di Isee intermedie vengono determinate secondo criteri di proporzionalità diretta. Per la determinazione del livello di Isee massimo e minimo la Giunta Comunale tiene conto delle indicazioni regionali in materia di domiciliarietà.
Il Servizio sociale effettuerà annualmente la revisione della situazione economica degli utenti per i quali vengono praticate tariffe agevolate, al fine di verificare la permanenza o meno del beneficio.
A tal fine l’utente è autorizzato a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D. Lgs. 109/98, ovvero l’attestazione rilasciata da soggetto autorizzato.
Le Dichiarazioni sostitutive Uniche dei richiedenti prestazioni sociali agevolate sono soggette a controllo secondo quanto stabilisce la normativa vigente.
Per quanto riguarda il servizio di fornitura dei pasti a domicilio e il servizio di trasporto di anziani e disabili presso le strutture socio-sanitarie del territorio, le tariffe vengono stabilite con appositi provvedimenti di Giunta.