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Regolamento Cosap

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1 - Oggetto del regolamento

  1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.15 Dicembre 1997, n.446, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, su spazi ed aree pubbliche e relativo soprassuolo e sottosuolo stabilendo le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare cui questo regolamento è parte integrante.
  2. In particolare, il presente Regolamento disciplina :
    1. Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
    2. - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercato.
      - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, salvo che l’occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù
      - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti
      - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.

    3. Non formano comunque oggetto del presente Regolamento le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali né le autorizzazioni per l’apertura dei passi carrabili di cui al comma 3 dell’art.22 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 e le occupazioni di suolo pubblico previste per i passi carrabili diversi da quelli definiti dall’art.44, comma 4 del D.Lgs. 15.12.93 n.507 o già disciplinate da altri specifici regolamenti.
    4. Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura, alla modalità di effettuazione ed al beneficio economico che esse producono;
    5. Criteri di determinazione del canone;
    6. Agevolazioni speciali;
    7. Modalità e termini per il pagamento del canone;
    8. Accertamento e sanzioni;
    9. Disciplina transitoria.

Art.2 - Concessioni/Autorizzazioni

  1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
  2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art.3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

  1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
  2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285, recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 Agosto 1990, n.241.
  3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con autoveicoli nelle apposite aree di parcheggio, poiché per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo. Parimenti, la relativa tariffa viene deliberata con apposito atto dell’Amministrazione unitamente alle altre determinate per le prestazioni a domanda individuale.
  4. Per i venditori ambulanti partecipanti al mercato senza assegnazione di posto fisso, ai quali non è possibile rilasciare preventivamente l’apposita autorizzazione, essendo l’occupazione stessa subordinata alla disponibilità di spazi da verificarsi per ogni singolo mercato, detta autorizzazione è validamente sostituita dalla quietanza di versamento del canone.

Art.4 - Attivazione del procedimento amministrativo

  1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta ai competenti uffici.
    La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art.16 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  1. i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale o partita Iva;
  2. l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;
  3. l’entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  4. l’uso specifico al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
  5. la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto,
  6. l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o fidejussioni che l’amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
  1. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammessi nei casi previsti dall’art.4 della Legge 4 Gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. La domanda deve comunque essere presentata anche qualora l’occupazione sia esclusa o esente dall’applicazione del canone.

Art.5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

  1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione potendo l’amministrazione ravvisare nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
  2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda; per le concessioni pluriennali è aumentato a 60 giorni stanti i maggiori adempimenti previsti per l’espletamento della procedura di rilascio.
  3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso della relativa raccomandata.

Art.6 - Istruttoria

  1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
  2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art.4, il responsabile formula all’interessato apposita richiesta di integrazione.
  3. La richiesta di cui al comma precedente sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
  4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per acquisire gli specifici pareri tecnici, ove necessario.

Art.7 - Conclusione del procedimento

  1. Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego dello stesso.
  2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall’ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà fare parte integrante del provvedimento, ai sensi dell’art.63, comma 1, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446.

Art.8 - Rilascio della concessione/autorizzazione

  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  • marca da bollo (da applicarsi sull’atto di concessione/autorizzazione)
  • spese di sopralluogo (qualora vi fosse la necessità di effettuarlo)
  • deposito cauzionale e/ fidejussione
  1. L’entità del deposito cauzionale o della fidejussione, è stabilita dall’ufficio competente tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, e la fidejussione restano vincolate al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.
  2. Non si farà luogo a nuovo rilascio di concessione/autorizzazione qualora il richiedente non abbia provveduto ad assolvere pagamenti a favore del Comune di Thiene relativi a precedenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art.9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  • la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;
  • la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
  • gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art.10 - Principali obblighi del Concessionario

  1. E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
  2. E’ fatto altresì obbligo al Concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
  3. Il Concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
  4. Il Concessionario è obbligato a custodire gli atti ed i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.
  5. E’ fatto obbligo per il titolare della concessione/autorizzazione il ritiro della stessa prima di dare inizio all’occupazione.

Art.11 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - Rinuncia

  1. L’Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone residuo già corrisposto, il provvedimento di concessione/autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.
  2. Il Concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Amministrazione e, qualora la rinuncia venisse presentata prima della data di inizio indicata nell’atto amministrativo, gli verrà restituito il canone versato e l’eventuale cauzione/fidejussione prestata. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
    Se la comunicazione della rinuncia viene presentata dopo la data di inizio di occupazione indicata nell’autorizzazione, l’ufficio provvederà a rimborsare il canone relativo al periodo rimanente dopo l’eventuale ricalcolo della tariffa da applicare, nei limiti indicati dall’art.28 del presente regolamento.
    Per la restituzione della cauzione/fidejussione restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all’art.8, comma 2.
  3. L’amministrazione si riserva la facoltà di spostare o far spostare, anche a spese del Concessionario, le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto per l’erogazione di pubblici servizi in altra sede rispetto a quella originariamente occupata.

Art.12 - Decadenza

  1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  • violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  • violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
  • per il mancato versamento delle rate scadute, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di messa in mora, quando l’interessato non abbia adempiuto al pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento.
  • in via generale, per la violazione delle norme del presente Regolamento.

Art.13 - Subentro nella concessione/autorizzazione

  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
  2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il cedente è tenuto ad avvertire l’Amministrazione ed il subentrante è obbligato a presentare apposita domanda, contenente gli elementi indicati all’art.4, per ottenere il rilascio di nuovo atto amministrativo. In assenza dei predetti adempimenti, la concessione/autorizzazione rimarrà validamente rilasciata al titolare originario.

Art.14 - Rinnovo della concessione/autorizzazione. Proroga dell’autorizzazione

  1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
  2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione, con le stesse modalità previste dall’art.4 del Regolamento, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’occupazione permanente.
  3. Il titolare dell’autorizzazione può, altresì, richiedere validamente la proroga dell’autorizzazione almeno 2 giorni prima della scadenza dell’occupazione temporanea precedentemente autorizzata.
  4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.

Art.15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

  1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l’ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono a registrare le eventuali variazioni.

Art.16 - Occupazioni d’urgenza

  1. In caso di emergenza o di oggettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all’Amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
  2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art.17 - Oggetto del canone ed esenzioni

  1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale, su patrimonio indisponibile dell’Amministrazione e su suolo privato ove si sia costituita servitù di pubblico passaggio secondo le modalità di legge. Sono comunali, ai sensi dell’art.2, comma 7, del Decreto Legislativo 285/1992, i tratti di strade statali, regionali e provinciali attraversanti i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, gli impianti.
  3. Le occupazioni di dimensioni inferiori al mezzo metro quadrato non sono soggette al canone.
  4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  • e occupazioni ai fini dell’apertura dei passi carrabili
  • tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali
  • innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
  • occasionali non superiori a 60 minuti di mestieri girovaghi ed artistici o di commercio itinerante
  • effettuate da Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all’art.87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all’art.16, lettera a) della L.20.02.1985 n.222
  • con piante ornamentali o luminarie in occasione di festività civili o religiose
  • occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.
  • permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate limitatamente alla superficie dei singoli posti assegnati
  • effettuate durante manifestazioni per le quali l’Amministrazione, con provvedimento espresso, decida di concedere l’esenzione.
  1. L’Amministrazione, entro l’anno precedente, si riserva la facoltà di definire con proprio atto deliberativo specifiche tipologie di occupazioni di particolare interesse pubblico per le quali, durante l’anno successivo, disporre l’esenzione o speciali agevolazioni.

Art.18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

  1. E’ obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell’atto di concessione/autorizzazione - e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo - in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
  2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione.

Art.19 - Tipologia delle occupazioni

  1. Le occupazioni di suolo pubblico sono temporanee o permanenti.
  2. Sono permanenti le occupazioni effettuate con impianti o manufatti la cui durata è determinata dal provvedimento di concessione, e, comunque, non è superiore a 29 anni.
  3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, determinate come tali dall’atto di autorizzazione.
  4. (Abrogato)

Art.20 - Suddivisione del territorio comunale

  1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie, secondo l’elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche allegato al presente Regolamento (allegato A).
  2. Per le occupazioni prospicenti su strade appartenenti a diverse categorie il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art.21 - Determinazione della misura di tariffa base

  1. Il canone si determina in base all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali.
  2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura ordinaria di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di

I categoria

II categoria

III categoria

IV categoria

L. 210

L. 170

L. 110

L. 70


b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, è determinata nella fascia oraria fino a 12 ore, con le seguenti tariffe:

I categoria

II categoria

III categoria

IV categoria

L. 190

L. 150

L. 90

L. 60



  1. OCCUPAZIONI PERMANENTI
  1. per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A) moltiplicata per 365 giorni.
  1. Le tariffe base sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottarsi prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’applicazione nell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano validamente le tariffe precedentemente approvate.
  2. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.22 - Coefficiente economico di valutazione dell’occupazione

  1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all’art.21 del presente Regolamento.
  2. Le tariffe risultanti dall’applicazione del coefficiente di valutazione economico alla misura di base sono arrotondate alle 10 lire inferiori per importi fino a 5 lire o alle 10 lire superiori per gli importi sopra alle 5 lire.

Art.23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

  1. Le superfici eccedenti i 1000 mq. sia per le occupazioni temporanee che permanenti sono computate in ragione del 10%.
  1. OCCUPAZIONI PERMANENTI
    1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere
      Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
    2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
      Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
      Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupato parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
    3. Occupazioni di soprassuolo effettuate con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali
      Le occupazioni effettuate con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite ad esposizione di merci, si considerano fatte su suolo pubblico, anche se non poggianti direttamente sullo stesso.
    4. Occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari ed impianti pubblicitari
      Si considerano occupazioni di suolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo o siano sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo fino a metri due.
      Si considerano occupazioni di soprassuolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo ad una altezza superiore a metri due. Per tali fattispecie la determinazione delle superfici da assoggettare al canone è effettuata sulla proiezione al suolo del perimetro, rivolto al suolo, del corpo stesso.
      Le occupazioni con cartelli pubblicitari e simili manufatti sorretti da appositi sostegni ad una altezza al suolo superiore a metri due, sono considerate occupazioni di soprassuolo e di suolo pubblico, a seconda della maggiore superficie risultante dall’applicazione della modalità di calcolo prevista dal punto precedente o da quella occupata dai relativi sostegni.
  1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
    1. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere
      Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione stabiliti alla lettera A), punto 1) del presente articolo.
    2. Occupazioni nei mercati settimanali
      Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.
    3. Spettacoli viaggianti
      Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
    4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l’esercizio dell’attività edilizia
      Per le occupazioni con impalcature, ponteggi etc. finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione.

Art.24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE

Occupazioni non collegate ad attività commerciali, promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine, con durata superiore a 14 giorni.

1

Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni

1,4

Spettacoli viaggianti con durata superiore a 14 giorni

1,6

Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni

2

Venditori ambulanti, produttori agricoli, partecipanti al mercato, pubblici esercizi, edilizia, con durata superiore a 14 giorni

4,6

Occupazioni di tipologie uguali alle precedenti con durata fino a 14 giorni

7,2

Occupazioni per attività commerciali, promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine non rientranti nelle precedenti categorie, con durata superiore a 14 giorni

9,3

Occupazioni di tipologia uguale alla precedente con durata fino a 14 giorni

14,3



U.R.P. - Comune di Thiene

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