REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
Art.1 -
Oggetto del regolamento
- Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.15
Dicembre 1997, n.446, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia
permanenti che temporanee, su spazi ed aree pubbliche e relativo soprassuolo
e sottosuolo stabilendo le modalità di applicazione del canone di concessione
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è
stata deliberata con atto consiliare cui questo regolamento è parte integrante.
- In particolare, il presente Regolamento disciplina :
- Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle
concessioni/autorizzazioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a
mercato.
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, salvo che
l’occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture,
attraversamenti ed impianti di ogni genere, ancorchè gestiti in regime di concessione
amministrativa.
- Non formano comunque oggetto del presente Regolamento le occupazioni di spazi ed aree
cimiteriali né le autorizzazioni per l’apertura dei passi carrabili di cui al comma
3 dell’art.22 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 e le occupazioni di suolo pubblico previste
per i passi carrabili diversi da quelli definiti dall’art.44, comma 4 del D.Lgs.
15.12.93 n.507 o già disciplinate da altri specifici regolamenti.
- Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro
natura, alla modalità di effettuazione ed al beneficio economico che esse producono;
- Criteri di determinazione del canone;
- Agevolazioni speciali;
- Modalità e termini per il pagamento del canone;
- Accertamento e sanzioni;
- Disciplina transitoria.
Art.2
- Concessioni/Autorizzazioni
- Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno
la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
- Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare
dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di
godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
Art.3 - Procedimento per il
rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti
titolo per l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo
sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in
tutte le sue fasi.
- Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato
ed integrato con le disposizioni previste dal decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285,
recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione, nonché dalla legge 7 Agosto 1990, n.241.
- Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento
amministrativo le occupazioni effettuate con autoveicoli nelle apposite aree di
parcheggio, poiché per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del
canone assolve contestualmente tale obbligo. Parimenti, la relativa tariffa viene
deliberata con apposito atto dell’Amministrazione unitamente alle altre determinate
per le prestazioni a domanda individuale.
- Per i venditori ambulanti partecipanti al mercato senza assegnazione di posto fisso, ai
quali non è possibile rilasciare preventivamente l’apposita autorizzazione, essendo
l’occupazione stessa subordinata alla disponibilità di spazi da verificarsi per ogni
singolo mercato, detta autorizzazione è validamente sostituita dalla quietanza di
versamento del canone.
Art.4 - Attivazione del
procedimento amministrativo
- L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto
di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa
domanda diretta ai competenti uffici.
La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai
soggetti di cui all’art.16 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.642 e successive
modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale o partita
Iva;
- l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici
sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;
- l’entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata
dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- l’uso specifico al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
- la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione
consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto,
- l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni
contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o fidejussioni che
l’amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di
occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammessi nei casi
previsti dall’art.4 della Legge 4 Gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed
integrazioni.
- La domanda deve comunque essere presentata anche qualora l’occupazione sia esclusa
o esente dall’applicazione del canone.
Art.5 - Termine per la
definizione del procedimento amministrativo
- Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il
rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione potendo l’amministrazione
ravvisare nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto
con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l’eventuale
rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l’occupazione
materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di
presentazione della domanda; per le concessioni pluriennali è aumentato a 60 giorni
stanti i maggiori adempimenti previsti per l’espletamento della procedura di
rilascio.
- In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di
riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante
dall’apposito avviso della relativa raccomandata.
Art.6 - Istruttoria
- Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un
esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad
un controllo della documentazione allegata.
- Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione
richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui
all’art.4, il responsabile formula all’interessato apposita richiesta di
integrazione.
- La richiesta di cui al comma precedente sospende il periodo entro il quale deve
concludersi il procedimento amministrativo.
- Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda,
provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per acquisire gli specifici pareri tecnici,
ove necessario.
Art.7 - Conclusione del
procedimento
- Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento
amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l’emissione del
relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento
di diniego dello stesso.
- Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire
dall’ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di
concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l’emissione del
relativo provvedimento. La predetta nota dovrà fare parte integrante del provvedimento,
ai sensi dell’art.63, comma 1, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446.
Art.8 - Rilascio della
concessione/autorizzazione
- Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente
del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione
previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- marca da bollo (da applicarsi sull’atto di concessione/autorizzazione)
- spese di sopralluogo (qualora vi fosse la necessità di effettuarlo)
- deposito cauzionale e/ fidejussione
- L’entità del deposito cauzionale o della fidejussione, è stabilita
dall’ufficio competente tenuto conto della particolarità dell’occupazione
interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non
fruttifera di interessi, e la fidejussione restano vincolate al corretto espletamento di
tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita dopo la
verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e
dell’inesistenza di danni.
- Non si farà luogo a nuovo rilascio di concessione/autorizzazione qualora il richiedente
non abbia provveduto ad assolvere pagamenti a favore del Comune di Thiene relativi a
precedenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
Art.9 - Contenuto del
provvedimento di concessione/autorizzazione
- Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla
specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del
suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell’occupazione;
- la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
Art.10 - Principali obblighi del
Concessionario
- E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni
contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le
modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- E’ fatto altresì obbligo al Concessionario, ove l’occupazione comporti la
costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie
spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a
strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati
o materiali di risulta della costruzione.
- Il Concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico
concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o
arrecare danni a terzi.
- Il Concessionario è obbligato a custodire gli atti ed i documenti comprovanti la
legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato
dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti
atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione
all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese
dell’interessato.
- E’ fatto obbligo per il titolare della concessione/autorizzazione il ritiro della
stessa prima di dare inizio all’occupazione.
Art.11
- Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - Rinuncia
- L’Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento,
senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone
residuo già corrisposto, il provvedimento di concessione/autorizzazione
qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile
o diversamente realizzabile l’occupazione.
- Il Concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione
diretta all’Amministrazione e, qualora la rinuncia venisse presentata prima della
data di inizio indicata nell’atto amministrativo, gli verrà restituito il canone
versato e l’eventuale cauzione/fidejussione prestata. Non sono comunque rimborsabili
gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Se la comunicazione della rinuncia viene presentata dopo la data di inizio di occupazione
indicata nell’autorizzazione, l’ufficio provvederà a rimborsare il canone
relativo al periodo rimanente dopo l’eventuale ricalcolo della tariffa da applicare,
nei limiti indicati dall’art.28 del presente regolamento.
Per la restituzione della cauzione/fidejussione restano ferme le condizioni stabilite dal
presente regolamento all’art.8, comma 2.
- L’amministrazione si riserva la facoltà di spostare o far spostare, anche a spese
del Concessionario, le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto per
l’erogazione di pubblici servizi in altra sede rispetto a quella originariamente
occupata.
Art.12 - Decadenza
- La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti
casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio
pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la
concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione
(manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
- per il mancato versamento delle rate scadute, entro 60 giorni dal ricevimento
dell’avviso di messa in mora, quando l’interessato non abbia adempiuto al
pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento.
- in via generale, per la violazione delle norme del presente Regolamento.
Art.13 - Subentro nella
concessione/autorizzazione
- Il provvedimento di concessione/autorizzazione all’occupazione permanente
o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e,
pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
- Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a
terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il
cedente è tenuto ad avvertire l’Amministrazione ed il subentrante è obbligato a
presentare apposita domanda, contenente gli elementi indicati all’art.4, per ottenere
il rilascio di nuovo atto amministrativo. In assenza dei predetti adempimenti, la
concessione/autorizzazione rimarrà validamente rilasciata al titolare originario.
Art.14 - Rinnovo della
concessione/autorizzazione. Proroga dell’autorizzazione
- Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa,
chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
- La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione, con le stesse
modalità previste dall’art.4 del Regolamento, almeno 90 giorni prima della scadenza
dell’occupazione permanente.
- Il titolare dell’autorizzazione può, altresì, richiedere validamente la proroga
dell’autorizzazione almeno 2 giorni prima della scadenza dell’occupazione
temporanea precedentemente autorizzata.
- Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si
intende rinnovare o prorogare.
Art.15 - Anagrafe delle
concessioni/autorizzazioni
- Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione
seguendo l’ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici
provvedono a registrare le eventuali variazioni.
Art.16 - Occupazioni
d’urgenza
- In caso di emergenza o di oggettiva necessità, l’occupazione del
suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè
ne sia data immediata comunicazione e prova all’Amministrazione e sia
comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione,
la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato
l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione delle sanzioni
previste dal presente regolamento.
PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
Art.17 - Oggetto del canone ed
esenzioni
- Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato
dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti
e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati
anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale, su patrimonio indisponibile
dell’Amministrazione e su suolo privato ove si sia costituita servitù
di pubblico passaggio secondo le modalità di legge. Sono comunali, ai sensi
dell’art.2, comma 7, del Decreto Legislativo 285/1992, i tratti di
strade statali, regionali e provinciali attraversanti i centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni
permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al
comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, gli
impianti.
- Le occupazioni di dimensioni inferiori al mezzo metro quadrato non sono soggette al
canone.
- Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e
simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei
balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
- e occupazioni ai fini dell’apertura dei passi carrabili
- tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali
- innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- occasionali non superiori a 60 minuti di mestieri girovaghi ed artistici o di commercio
itinerante
- effettuate da Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, gli enti pubblici e
privati di cui all’art.87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate
esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative
e sportive, nonché ad attività di cui all’art.16, lettera a) della L.20.02.1985
n.222
- con piante ornamentali o luminarie in occasione di festività civili o religiose
- occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.
- permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò
destinate limitatamente alla superficie dei singoli posti assegnati
- effettuate durante manifestazioni per le quali l’Amministrazione, con provvedimento
espresso, decida di concedere l’esenzione.
- L’Amministrazione, entro l’anno precedente, si riserva la facoltà di definire
con proprio atto deliberativo specifiche tipologie di occupazioni di particolare interesse
pubblico per le quali, durante l’anno successivo, disporre l’esenzione o
speciali agevolazioni.
Art.18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- E’ obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento,
il titolare dell’atto di concessione/autorizzazione - e, in mancanza,
l’occupante di fatto, anche abusivo - in relazione all’entità
dell’area o dello spazio pubblico risultante dal medesimo provvedimento
amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto
materiale.
- La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di
concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente
l’occupazione.
Art.19 - Tipologia delle
occupazioni
- Le occupazioni di suolo pubblico sono temporanee o permanenti.
- Sono permanenti le occupazioni effettuate con impianti o manufatti la cui durata è
determinata dal provvedimento di concessione, e, comunque, non è superiore a 29 anni.
- Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, determinate come tali
dall’atto di autorizzazione.
- (Abrogato)
Art.20 - Suddivisione del
territorio comunale
- La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione
è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici
occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie,
secondo l’elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche allegato
al presente Regolamento (allegato A).
- Per le occupazioni prospicenti su strade appartenenti a diverse categorie il canone è
commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.
Art.21 - Determinazione della
misura di tariffa base
- Il canone si determina in base all’occupazione espressa in metri
quadrati o metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della
cifra contenente decimali.
- OCCUPAZIONI TEMPORANEE
a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura ordinaria di tariffa
a giorno per metro quadrato o metro lineare è di
I categoria |
II categoria |
III categoria |
IV categoria |
L. 210 |
L. 170 |
L. 110 |
L. 70 |
b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore
al giorno, la misura di cui al comma 1, è determinata nella fascia oraria
fino a 12 ore, con le seguenti tariffe:
I categoria |
II categoria |
III categoria |
IV categoria |
L. 190 |
L. 150 |
L. 90 |
L. 60 |
- OCCUPAZIONI PERMANENTI
- per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri
quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa
giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni
temporanee di cui al comma 1, lettera A) moltiplicata per 365 giorni.
- Le tariffe base sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottarsi
prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’applicazione
nell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano
validamente le tariffe precedentemente approvate.
- Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi.
Art.22 - Coefficiente economico
di valutazione dell’occupazione
- Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione
è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per
il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all’art.21
del presente Regolamento.
- Le tariffe risultanti dall’applicazione del coefficiente di valutazione economico
alla misura di base sono arrotondate alle 10 lire inferiori per importi fino a 5 lire o
alle 10 lire superiori per gli importi sopra alle 5 lire.
Art.23 - Particolari tipologie e
criteri di determinazione della relativa superficie
- Le superfici eccedenti i 1000 mq. sia per le occupazioni temporanee che
permanenti sono computate in ragione del 10%.
- OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e
con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini
della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
- Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di
riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area
di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno
autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i
relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di
servizio.
Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupato parte del
sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico
occupato.
- Occupazioni di soprassuolo effettuate con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali
Le occupazioni effettuate con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite ad
esposizione di merci, si considerano fatte su suolo pubblico, anche se non poggianti
direttamente sullo stesso.
- Occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari ed impianti pubblicitari
Si considerano occupazioni di suolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e
simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo o siano sorretti da appositi
sostegni ad una altezza dal suolo fino a metri due.
Si considerano occupazioni di soprassuolo pubblico quelle realizzate con cartelli
pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo ad una altezza
superiore a metri due. Per tali fattispecie la determinazione delle superfici da
assoggettare al canone è effettuata sulla proiezione al suolo del perimetro, rivolto al
suolo, del corpo stesso.
Le occupazioni con cartelli pubblicitari e simili manufatti sorretti da appositi sostegni
ad una altezza al suolo superiore a metri due, sono considerate occupazioni di soprassuolo
e di suolo pubblico, a seconda della maggiore superficie risultante dall’applicazione
della modalità di calcolo prevista dal punto precedente o da quella occupata dai relativi
sostegni.
- OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere
Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione stabiliti
alla lettera A), punto 1) del presente articolo.
- Occupazioni nei mercati settimanali
Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella
risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.
- Spettacoli viaggianti
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di
mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione
del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10%
per la parte eccedente 1000 mq.
- Occupazioni con impalcature e cantieri per l’esercizio dell’attività edilizia
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi etc. finalizzate all’esercizio
dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone
è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a
quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione.
Art.24 - Tabella dei
coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari
delle concessioni/autorizzazioni
|
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
|
COEFFICIENTE |
|
Occupazioni non collegate ad attività
commerciali, promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine, con durata
superiore a 14 giorni.
|
1 |
|
Occupazioni di tipologia uguale alla
precedente con durata fino a 14 giorni
|
1,4 |
|
Spettacoli viaggianti con durata superiore
a 14 giorni
|
1,6 |
|
Occupazioni di tipologia uguale alla
precedente con durata fino a 14 giorni
|
2 |
|
Venditori ambulanti, produttori agricoli,
partecipanti al mercato, pubblici esercizi, edilizia, con durata superiore a 14 giorni
|
4,6 |
|
Occupazioni di tipologie uguali alle
precedenti con durata fino a 14 giorni
|
7,2 |
|
Occupazioni per attività commerciali,
promozione di beni e servizi, valorizzazione di immagine non rientranti nelle precedenti
categorie, con durata superiore a 14 giorni
|
9,3 |
|
Occupazioni di tipologia uguale alla
precedente con durata fino a 14 giorni
|
14,3 |
U.R.P. - Comune di Thiene
|