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REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto
e scopo del Regolamento
Il presente
Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli
immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In particolare, con il presente Regolamento viene esercitata la potestà
regolamentare attribuita al Comune con il combinato disposto degli artt.52 e 59
del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.
Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività
amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i
singoli procedimenti.
Art.2 -
Soggetti passivi
Ad
integrazione dell’art.3 del D.Lgs. 31.12.1992 n.504 e successive modificazioni
ed integrazioni, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al
diritto reale di abitazione quello dei seguenti soggetti assegnatari di diritti
sugli immobili utilizzati come propria abitazione:
- il coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del Codice Civile;
(- il coniuge separato per sentenza, al quale per accordo in sede di separazione
o per decisione del giudice sia stata assegnata l’abitazione familiare -
abrogato 2007);
- il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull’alloggio
assegnatogli, anche se non in via definitiva;
- l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in
locazione con patto di futura vendita e riscatto.
L’assimilazione, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, si
estende, quanto alla soggettività passiva, anche alle pertinenze durevolmente ed
esclusivamente asservite all’abitazione principale.
Il soggetto passivo che,
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.8, commi 2 e
2bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale. (Art.6 comma 3bis D.Lgs.504/92 come modificato dall’art. 1comma 6
Legge 244/2007)
Art.3 - Terreni
considerati non fabbricabili
Sono
considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura
e all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
- la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo
principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi comunali
previsti dall’art.11 della Legge 9 gennaio 1963 n.9, con conseguente obbligo
dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’iscrizione nei
predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo di imposta, mentre la
cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto,
il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della
sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa
attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini di
questo comma, a condizione che almeno uno dei componenti il nucleo familiare
risulti iscritto negli elenchi di cui al punto precedente;
- la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicata alla attività
agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo
familiare deve comportare un reddito non inferiore al 70 per cento del
complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione,
determinato per l’anno precedente.
Le condizioni di cui al precedente comma potranno essere dichiarate da uno dei
proprietari-coltivatori diretti, nei modi previsti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Art.4 -
Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree
fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione.
Al fine di agevolare il contribuente nella determinazione della base imponibile
dell’imposta , la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali medi delle aree fabbricabili, avvalendosi anche della
consulenza di professionisti e tecnici esterni.
Un’area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione
della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. (2007)
Art.5 -
Fabbricato parzialmente costruito
I fabbricati
parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta per ogni singola unità
immobiliare autonomamente iscrivibile nel catasto edilizio urbano dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione di quest’ultima ovvero, se antecedente,
dalla data in cui la stessa è comunque utilizzata.
Ai fini impositivi, la superficie complessiva dell’area fabbricabile, sulla
quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto
esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto
edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come
fabbricati.
TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED
ESENZIONI
Art.6 -
Esenzioni
Nell’art.7,
comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, concernente le
esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili
utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti, a titolo di
proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario
finanziario, ed utilizzati".
Art.7 -
Riduzioni d’imposta
Si applica la
riduzione alla metà dell’imposta come previsto dall’art.8, comma 1, del D.Lgs.
504/97, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza
la chiusura dell’erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono
tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31,
comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n.547, al fine di
consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.
Qualora il fabbricato sia costruito da più unità immobiliari, anche con diversa
destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità
immobiliari, le riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità
immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero fabbricato.
L’inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
- mediante dichiarazione rilasciata dall’Ufficio urbanistica del Comune di
Thiene, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario
richiedente;
- da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione
presentata dal contribuente mediante l’impiego di proprio personale tecnico,
ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa
ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a
cose o persone.
In caso di
realizzazione degli interventi previsti nel primo capoverso, finalizzati alla
edificazione dell’abitazione principale, l’imposta dovuta, commisurata al valore
dell’area determinata secondo i criteri stabiliti dal 6°comma dell’art.5 del
D.Lgs.30.12.1992 n.504, è ridotta del 50%.
Art.8 -
Abitazione principale
Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha, salvo prova
contraria, la residenza anagrafica. (2007)
Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota ridotta, se deliberata dal Comune ai sensi
dell’art.4 del D.L. 8.8.1996 n.437, convertito nella Legge 24 ottobre 1996
n.556, ed anche ai fini della detrazione d’imposta:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti
o affini in linea retta entro il primo grado e
da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione
che vi abbiano trasferito la propria residenza;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
non risulti locata.
-
gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall’Azienda Territoriale
per l’Edilizia residenziale della provincia di Vicenza ATER.
-
Le unità
immobiliari che se pur iscritte al catasto distintamente, siano contigue ed
effettivamente destinate ad abitazione principale. Per poter usufruire delle
agevolazioni consentite dall’assimilazione è necessario che siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
-
1) la tassa
rifiuti venga pagata sulla superficie complessiva delle abitazioni contigue;
-
2) le
abitazioni contigue siano utilizzate solo dai componenti del nucleo familiare;
-
3) le utenze
degli allacci alle pubbliche forniture di acqua, luce, gas siano intestate solo
a componenti del nucleo familiare. (2008)
Le agevolazioni
sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la
destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
Il soggetto passivo interessato deve attestare la
concessione di un proprio immobile in uso gratuito mediante una dichiarazione
semplice da inviare entro la scadenza della rata ICI nella quale intende
utilizzare le agevolazioni previste. In mancanza di detta dichiarazione
non sarà possibile usufruire delle agevolazioni stesse.
Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta e anche della
detrazione d’imposta, si considerano parti integranti dell’abitazione
principale, così come definita dai commi 1 e 2 del presente articolo, le sue
pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a
condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
Ai fini di cui al comma 6, si intende per pertinenza la soffitta, la cantina,
i garages o posti auto.
Resto fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere
unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs.
504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì,
fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale,
traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 2 nella
possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte
dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell’abitazione principale.
Sull’imposta dovuta per l’abitazione principale si applica l’ulteriore
detrazione prevista dall’art.1 comma 5 della Legge 24.12.2007 n.244 con le
modalità in esso indicate. Si intendono per abitazione principale anche le
tipologie assimilate dal presente art.8 così come sopra specificate. (2008)
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI VERSAMENTO, RIMBORSI, ATTIVITÀ’ DI
CONTROLLO E
ACCERTAMENTO
Art.9 -
Rimborso dell’imposta per dichiarata inedificabilità di aree
Per le aree
divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al
contribuente il rimborso della quota d’imposta versata in eccesso maggiorata
degli interessi nella misura legale.
La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti
amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli
strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione
definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai
sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità
dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.
Il diritto al rimborso può esser esercitato qualora sussistano le seguenti
condizioni:
non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per
l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi
dell’art.31, comma 10, della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive
modificazione ed integrazioni;
- non vi siano azioni, ricorsi o quant’altro intrapresi e pendenti avverso
l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo,
nè azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha
istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano
ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i
vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme
di legge approvate definitivamente.
Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda che deve essere
presentata all’Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato,
entro il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le
aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.
Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per
almeno due anni e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.
Art.10 -
Rimborsi per rettifica della rendita catastale attribuita
La
variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli
atti catastali, ha effetto retroattivo, ai soli fini della richiesta di rimborso
dell’imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita
rettificata.
La variazione in diminuzione di cui al comma precedente deve risultare da:
- correzione d’ufficio di errori materiali commessi dall’Ufficio del Territorio
nell’espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari
per l’attribuzione della rendita e per la successiva sua efficacia;
- rettifica operata dall’Ufficio del Territorio in sede di autotutela, anche in
conseguenza dell’istanza presentata a tal fine da parte del contribuente
interessato;
- sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal
contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.
La domanda di rimborso deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, da
parte del soggetto interessato, entro cinque anni dalla data di notifica al
medesimo del provvedimento di attribuzione della nuova rendita. (2007)
Il rimborso della maggiore imposta versata, aumentata degli interessi legali,
spetta comunque per un periodo non eccedente cinque anni.
Art. 11 -
Versamenti
Si
considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché
separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota
di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli
altri.
La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito nel
primo comma dell’art.10 del D.Lgs. n.504/92, secondo il quale ciascun
contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che
preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. 504/92, per le somme versate per conto degli altri.
Art.12 -
Differimento dei termini per il versamento dell’imposta
Sono
stabiliti termini diversi da quelli indicati nell’art.10 del D.Lgs. 504/92,
senza applicazione di interessi, per i versamenti dell’imposta eseguiti dai
seguenti soggetti:
- in caso di decesso, gli eredi potranno versare l’imposta dovuta dal defunto e
quella dovuta da loro stessi entro i tre mesi successivi alla data di
accettazione dell’eredità;
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare
il versamento dell’imposta, in unica soluzione, entro l’anno di competenza.
Art.12 bis -
Versamento rateale
- L'ufficio
può disporre, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta
complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione ed
accertamento d'ufficio o in rettifica quando l'importo complessivamente dovuto
sia superiore ad Euro 516,00.
- Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta
accertata risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento interessante
una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi
maturati sull'imposta stessa nonchè dall'importo delle sanzioni irrogate.
- Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate bimestrali di pari
importi per una somma dovuta fino ad Euro 1032,00, ovvero in un massimo di 12
rate bimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ad Euro
1032,00.
- La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di
liquidazione o di accertamento.
- E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs.
18.12.1997 n. 473 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, anche quando venga concessa
la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda
al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
- La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla
Commissione tributaria qualora il contribuente intenda avvalersi del beneficio
della definizione agevolata di cui agli artt. 14 del D.Lgs. 504/92, come
sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97, e 17 del D.Lgs. 472/97 e successive
integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione, ovvero
entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione
o di accertamento, mentre le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre.
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura legale (dal 01.01.2002 al tasso del 3%), decorrenti dal giorno successivo
a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni
singola rata.
- L'importo di ogni singola rata sarà calcolato con arrotondamento al centesimo
di Euro superiore.
- In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
- Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione
dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di
cui al Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi
locali con adesione del contribuente.
Art.13 - Disciplina dei controlli
La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottare entro l’anno
precedente, stabilirà i criteri selettivi da seguire da parte della struttura
organizzativa preposta alla gestione dei tributi per la liquidazione e
l’accertamento dell’imposta, coinvolgendo eventualmente altri servizi comunali.
Per il primo anno di applicazione del presente regolamento i criteri selettivi
saranno stabiliti dalla Giunta Comunale entro il primo semestre dell’anno in
corso.
Le azioni di cui al comma precedente devono essere disposte, nel perseguimento
di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che
permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate
categorie di contribuenti; le predette azioni di controllo devono essere
programmate osservando i seguenti criteri di massima:
- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare, sul
totale;
- individuazione di alcune tipologie di immobili;
- individuazione di alcune categorie catastali;
- selezione di contribuenti che usufruiscono di agevolazioni e riduzioni.
Nell’individuazione delle azioni di controllo, la Giunta Comunale dovrà
verificare e tenere conto delle potenzialità della struttura organizzativa
preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente
dovranno essere sostenuti in rapporto ai benefici conseguibili, disponendo le
soluzioni necessarie al conseguimento di una efficace gestione del tributo e la
perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.
Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo adotterà le iniziative
utili per il potenziamento dell’attività di controllo, anche mediante
collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre
banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
La disciplina dei controlli prevista dal presente articolo si intende anche per
i controlli sugli anni pregressi.
Art. 13 bis – Versamenti tardivi per l’anno 2007
Per
i versamenti effettuati in autotassazione per l’anno d’imposta 2007 entro le
scadenze del 30 Giugno 2007 (acconto o unico versamento) e del 20 Dicembre 2007
(saldo) la sanzione da applicarsi per tardività è del 3,75% (non riducibile).
(2008)
Art.14 –
Adesione all’accertamento per ritardato, parziale od omesso versamento
(Liquidazione dell’imposta per i fabbricati con valore dichiarato provvisorio –
abrogato)
La sanzione
prevista dall’art.13 del D.Lgs.18.12.1997 n.471, per il ritardato, parziale od
omesso versamento del tributo, è ridotta ad un quarto se, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli
interessi e della sanzione. (2007)
Art.15 -
Potenziamento dell’Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto
La Giunta
Comunale, in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica,
anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica
la consistenza dell’Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché
sia garantita la corretta gestione dell’imposta.
Ai sensi dell’art.3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell’art.59
comma 1 lettera p) del D.Lgs.15.12.1997 n.446, nel bilancio di previsione
possono essere annualmente stanziate specifiche somme anche in percentuale del
gettito previsto per il recupero d’imposta ai fini del potenziamento
dell’Ufficio Tributi e dell’incentivazione del personale addetto all’ufficio
stesso.
Le somme indicate nel comma precedente vengono appositamente dettagliate in sede
di stesura di P.E.G.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art.16 - Norme
di rinvio
Per tutto
quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di
cui al D.Lgs. 31.12.1992 n.504 e successive modificazioni, ed ogni altra
normativa vigente applicabile al tributo.
Art.17 - Entrata in vigore
Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
U.R.P. - Comune di Thiene
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