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Regolamento Applicazione I.C.I.

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e scopo del Regolamento
Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita al Comune con il combinato disposto degli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.
Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2 - Soggetti passivi
Ad integrazione dell’art.3 del D.Lgs. 31.12.1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione quello dei seguenti soggetti assegnatari di diritti sugli immobili utilizzati come propria abitazione:
- il coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del Codice Civile;
(- il coniuge separato per sentenza, al quale per accordo in sede di separazione o per decisione del giudice sia stata assegnata l’abitazione familiare - abrogato 2007);
- il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull’alloggio assegnatogli, anche se non in via definitiva;
- l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
L’assimilazione, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, si estende, quanto alla soggettività passiva, anche alle pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.8, commi 2 e 2bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (Art.6 comma 3bis D.Lgs.504/92 come modificato dall’art. 1comma 6 Legge 244/2007)

Art.3 - Terreni considerati non fabbricabili
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
- la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall’art.11 della Legge 9 gennaio 1963 n.9, con conseguente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo di imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini di questo comma, a condizione che almeno uno dei componenti il nucleo familiare risulti iscritto negli elenchi di cui al punto precedente;
- la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicata alla attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare deve comportare un reddito non inferiore al 70 per cento del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, determinato per l’anno precedente.
Le condizioni di cui al precedente comma potranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti, nei modi previsti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art.4 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Al fine di agevolare il contribuente nella determinazione della base imponibile dell’imposta , la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi delle aree fabbricabili, avvalendosi anche della consulenza di professionisti e tecnici esterni.

Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. (2007)

Art.5 - Fabbricato parzialmente costruito
I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta per ogni singola unità immobiliare autonomamente iscrivibile nel catasto edilizio urbano dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione di quest’ultima ovvero, se antecedente, dalla data in cui la stessa è comunque utilizzata.
Ai fini impositivi, la superficie complessiva dell’area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art.6 - Esenzioni
Nell’art.7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, concernente le esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati".

Art.7 - Riduzioni d’imposta
Si applica la riduzione alla metà dell’imposta come previsto dall’art.8, comma 1, del D.Lgs. 504/97, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell’erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n.547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costruito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero fabbricato.
L’inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
- mediante dichiarazione rilasciata dall’Ufficio urbanistica del Comune di Thiene, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
- da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

In caso di realizzazione degli interventi previsti nel primo capoverso, finalizzati alla edificazione dell’abitazione principale, l’imposta dovuta, commisurata al valore dell’area determinata secondo i criteri stabiliti dal 6°comma dell’art.5 del D.Lgs.30.12.1992 n.504, è ridotta del 50%.

Art.8 - Abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica. (2007)
Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, se deliberata dal Comune ai sensi dell’art.4 del D.L. 8.8.1996 n.437, convertito nella Legge 24 ottobre 1996 n.556, ed anche ai fini della detrazione d’imposta:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

- gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale della provincia di Vicenza ATER.

- Le unità immobiliari che se pur iscritte al catasto distintamente, siano contigue ed effettivamente destinate ad abitazione principale. Per poter usufruire delle agevolazioni consentite dall’assimilazione è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la tassa rifiuti venga pagata sulla superficie complessiva delle abitazioni contigue;

- 2) le abitazioni contigue siano utilizzate solo dai componenti del nucleo familiare;

- 3) le utenze degli allacci alle pubbliche forniture di acqua, luce, gas siano intestate solo a componenti del nucleo familiare. (2008)
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
Il soggetto passivo interessato deve attestare la concessione di un proprio immobile in uso gratuito mediante una dichiarazione semplice da inviare entro la scadenza della rata ICI nella quale intende utilizzare le agevolazioni previste. In mancanza di detta dichiarazione non sarà possibile usufruire delle agevolazioni stesse.
Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta e anche della detrazione d’imposta, si considerano parti integranti dell’abitazione principale, così come definita dai commi 1 e 2 del presente articolo, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai fini di cui al comma 6, si intende per pertinenza la soffitta, la cantina, i garages o posti auto.
Resto fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 2 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Sull’imposta dovuta per l’abitazione principale si applica l’ulteriore detrazione prevista dall’art.1 comma 5 della Legge 24.12.2007 n.244 con le modalità in esso indicate. Si intendono per abitazione principale anche le tipologie assimilate dal presente art.8 così come sopra specificate. (2008)

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO, RIMBORSI, ATTIVITÀ’ DI
CONTROLLO E
ACCERTAMENTO

Art.9 - Rimborso dell’imposta per dichiarata inedificabilità di aree
Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d’imposta versata in eccesso maggiorata degli interessi nella misura legale.
La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.
Il diritto al rimborso può esser esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:
non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi dell’art.31, comma 10, della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazione ed integrazioni;
- non vi siano azioni, ricorsi o quant’altro intrapresi e pendenti avverso l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant’altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda che deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.
Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno due anni e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.

Art.10 - Rimborsi per rettifica della rendita catastale attribuita
La variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli atti catastali, ha effetto retroattivo, ai soli fini della richiesta di rimborso dell’imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita rettificata.
La variazione in diminuzione di cui al comma precedente deve risultare da:
- correzione d’ufficio di errori materiali commessi dall’Ufficio del Territorio nell’espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari per l’attribuzione della rendita e per la successiva sua efficacia;
- rettifica operata dall’Ufficio del Territorio in sede di autotutela, anche in conseguenza dell’istanza presentata a tal fine da parte del contribuente interessato;
- sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.
La domanda di rimborso deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro cinque anni dalla data di notifica al medesimo del provvedimento di attribuzione della nuova rendita. (2007)
Il rimborso della maggiore imposta versata, aumentata degli interessi legali, spetta comunque per un periodo non eccedente cinque anni.

Art. 11 - Versamenti
Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito nel primo comma dell’art.10 del D.Lgs. n.504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 504/92, per le somme versate per conto degli altri.

Art.12 - Differimento dei termini per il versamento dell’imposta
Sono stabiliti termini diversi da quelli indicati nell’art.10 del D.Lgs. 504/92, senza applicazione di interessi, per i versamenti dell’imposta eseguiti dai seguenti soggetti:
- in caso di decesso, gli eredi potranno versare l’imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro i tre mesi successivi alla data di accettazione dell’eredità;
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta, in unica soluzione, entro l’anno di competenza.

Art.12 bis - Versamento rateale
- L'ufficio può disporre, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione ed accertamento d'ufficio o in rettifica quando l'importo complessivamente dovuto sia superiore ad Euro 516,00.
- Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonchè dall'importo delle sanzioni irrogate.
- Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importi per una somma dovuta fino ad Euro 1032,00, ovvero in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ad Euro 1032,00.
- La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di liquidazione o di accertamento.
- E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
- La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria qualora il contribuente intenda avvalersi del beneficio della definizione agevolata di cui agli artt. 14 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97, e 17 del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento, mentre le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun bimestre.
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale (dal 01.01.2002 al tasso del 3%), decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
- L'importo di ogni singola rata sarà calcolato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore.
- In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
- Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Art.13 - Disciplina dei controlli
La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottare entro l’anno precedente, stabilirà i criteri selettivi da seguire da parte della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, coinvolgendo eventualmente altri servizi comunali. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento i criteri selettivi saranno stabiliti dalla Giunta Comunale entro il primo semestre dell’anno in corso.
Le azioni di cui al comma precedente devono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti; le predette azioni di controllo devono essere programmate osservando i seguenti criteri di massima:
- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare, sul totale;
- individuazione di alcune tipologie di immobili;
- individuazione di alcune categorie catastali;
- selezione di contribuenti che usufruiscono di agevolazioni e riduzioni.
Nell’individuazione delle azioni di controllo, la Giunta Comunale dovrà verificare e tenere conto delle potenzialità della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente dovranno essere sostenuti in rapporto ai benefici conseguibili, disponendo le soluzioni necessarie al conseguimento di una efficace gestione del tributo e la perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.
Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo adotterà le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di controllo, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
La disciplina dei controlli prevista dal presente articolo si intende anche per i controlli sugli anni pregressi.

 

Art. 13 bis – Versamenti tardivi per l’anno 2007
Per i versamenti effettuati in autotassazione per l’anno d’imposta 2007 entro le scadenze del 30 Giugno 2007 (acconto o unico versamento) e del 20 Dicembre 2007 (saldo) la sanzione da applicarsi per tardività è del 3,75% (non riducibile). (2008)

Art.14 – Adesione all’accertamento per ritardato, parziale od omesso versamento (Liquidazione dell’imposta per i fabbricati con valore dichiarato provvisorio – abrogato)
La sanzione prevista dall’art.13 del D.Lgs.18.12.1997 n.471, per il ritardato, parziale od omesso versamento del tributo, è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione. (2007)

Art.15 - Potenziamento dell’Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto
La Giunta Comunale, in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell’Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell’imposta.
Ai sensi dell’art.3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell’art.59 comma 1 lettera p) del D.Lgs.15.12.1997 n.446, nel bilancio di previsione possono essere annualmente stanziate specifiche somme anche in percentuale del gettito previsto per il recupero d’imposta ai fini del potenziamento dell’Ufficio Tributi e dell’incentivazione del personale addetto all’ufficio stesso.
Le somme indicate nel comma precedente vengono appositamente dettagliate in sede di stesura di P.E.G.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n.504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art.17 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

U.R.P. - Comune di Thiene

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