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Regolamento Applicazioni Tarsu

 

REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

 

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. E’ istituita nel Comune di Thiene la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all’interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L’utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all’Ufficio Ecologia del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall’articolo 3 del presente Regolamento.

ART. 3 - PARTICOLARI MODALITÀ PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE
1. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicinori.
2. La tassa è dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:
DISTANZA DAL CONTENITORE PERCENTUALI DA APPLICARE
Fino ad un chilometro 40%
oltre uno e fino a quattro chilometri 30%
oltre quattro chilometri 20%
3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni prevista dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
1. L’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Thiene da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
5. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall’articolo 62, comma primo del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all’anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

ART. 5 - LOCALI ED AREE TASSABILI
1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall’articolo 6 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all’uso salvo quanto previsto dall’articolo 6 del presente Regolamento.

ART. 6 - LOCALI ED AREE INTASSABILI
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell’anno, quali:
-. locali destinati a centrale termica;
-. vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
-. locali, o parte di essi, occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
-. locali interclusi o impraticabili;
-. superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
-. locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
-. edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;
-. cavedi, cortili interni non accessibili;
-. locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
-. locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,80 metri;
-.fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
-. i locali e le aree scoperte indicate all’articolo 62, comma quinto, del Decreto Legislativo 507/1993.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell’elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall’articolo 15 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall’articolo 20 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.

ART. 7 - PARTI COMUNI DI EDIFICI
1. Le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle norme del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall’articolo 20 del presente Regolamento, non evidenzi in modo esplicito quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio e imputabile al contribuente la stessa verrà calcolata d’ufficio secondo i seguenti criteri:
CONDOMINI AUMENTO
- da due fino a quattro 4,0%
- da cinque a dieci 3,5%
- da undici a venti 3,0%
- da ventuno a trenta 2,5%
- oltre trenta 2,0%
3. All’eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condòmini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
4. L’amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all’Ufficio Tributi del Comune l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

ART. 8 - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI
1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all’Ufficio Tributi del Comune l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

ART. 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
a. occupazione di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona;
b. uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per più di sei mesi all’anno, in località estere;
c. utilizzo, da parte di agricoltori, della parte abitativa della costruzione rurale;
d. contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo ai seguenti criteri:
a. minore potenzialità di produzione dei rifiuti per aree pertinenziali ed accessorie poste a miglior servizio od ornamento dei locali e delle aree tassabili.
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
a. particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
b. svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione della attività svolta nell’interesse collettivo;
c. svolgimento di attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell’ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 10 - MISURAZIONE DELLE SUPERFICI
1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 11 - GETTITO DELLA TASSA
1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dall’articolo 61 del Decreto Legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore a 0,5 nè superiore a 1=.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio non è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale alcun un importo a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La tassa viene determinata, in ragione d’anno, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:
a. Gettito previsto del servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell’articolo 62 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell’articolo 11 del presente Regolamento:
G = C + gc (£)
b. Tariffa media (T/m): è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G) e la superficie complessiva imponibile (S) nota e accertata:
T / m = G / S (£ / mq = £ / mq)
c. Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):
Pm = Q / S (Kg / mq = Kg / mq)
d. Produttività specifica (Ps): è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):
Ps = Pc / Sc (Kg / mq = Kg / mq)
e. Costo medio di smaltimento (Cm): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):
Cm = C / Q (£ / Kg = £ / Kg)
f. Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc):
Cs = Cc / Qc (£ / Kg = £ / Kg)
3. TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene moltiplicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:
Tu = Tm * Ps * Cs (£ * Kg / mq * £ /Kg)
Pm Cm mq Kg / mq £ /Kg
4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, o di altri Enti ed istituti di ricerca.
5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:
Cc1 = W1 * C
S 1W1
6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

ART. 13 - CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE
1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
a. revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
b. revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
2. L’aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI
1. L’individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. L’appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. La classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili viene definita come segue:
CATEGORIA A
Musei, biblioteche, teatri e cinema;
CATEGORIA B
Locali di vendita all’ingrosso e relativi magazzini. Mostre concessionarie e superfici espositive;
CATEGORIA C1
Abitazioni private e relative pertinenze;
CATEGORIA C2
Abitazioni private e relative pertinenze dei locali che rientrano nelle agevolazioni prevista dall’art. 16 comma 1 del Regolamento comunale.
CATEGORIA C3
Abitazioni private e relative pertinenze dei locali che rientrano nella riduzione prevista dall’art. 16 comma 2 del Regolamento comunale.
CATEGORIA D
Studi professionali, attività terziarie e direzionali.
CATEGORIA E1
Stabilimenti industriali e laboratori artigianali.
CATEGORIA E2
Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini e locali di pertinenza. Botteghe artigiane di produzione di servizi.
CATEGORIA F1
Negozi di vendita al minuto di beni deperibili, relativi magazzini e locali di pertinenza.
CATEGORIA F2
Bar, ristoranti, pizzerie, trattorie e simili. Mense aziendali.
CATEGORIA G
Collettività, luoghi di assistenza, cura e di degenza.

ART. 15 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
1. Sono computate in ragione del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettate alla tassa.
2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e non contemplate dal comma precedente.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate con effetto dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
4. L’intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o nocivi ove non vi sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di produzione di rifiuti:
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie              20%
- laboratori di analisi mediche                                            15%
- laboratori fotografici, eliografie                                          25%
- gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici                    10%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali                         20%
- distributori di carburante, autoriparatori, elettrauti               30%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi                            10%
5. Per eventuali attività non considerate nell’elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
6. L’intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:
- riutilizzo fino ad 1/3 del totale rifiuti prodotti                           20%
- riutilizzo di oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale rifiuti prodotti          40%
- riutilizzo di oltre 2/3 del totale rifiuti prodotti                           60%
7. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare, con le modalità stabilite dell’articolo 12, all’intera superficie tassabile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.
8. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell’interessato, da presentare all’Ufficio Ecologia del Comune, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell’effettivo e oggettivo riutilizzo.

ART. 16 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
a. abitazioni con unico occupante;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
d. utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2-bis La tariffa unitaria stabilita per le abitazioni è ridotta del 20 per cento per coloro che utilizzano un composter o effettuano compostaggio domestico secondo le prescrizioni previste dall'apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Ecologia. L'applicazione della prevista riduzione è subordinata alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della suddetta dichiarazione al Comune di Thiene, che provvederà ai prescritti controlli.
3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
a. esenzione totale, previa attestazione dell’Ufficio Servizi Sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
b. riduzione al 50 per cento dell’ammontare complessivo della tassa dovuta per le abitazioni occupate da persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall’I.N.P.S.;
c. esenzione totale per i locali delle scuole pubbliche e private adibiti ad aule, laboratori e palestre;
d. altri casi in applicazione dell’art. 9.3.b. ed art. 9.3.c. individuati con apposito motivato provvedimento della Giunta;
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
5. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 17 - MODALITÀ PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall’articolo 20 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

ART. 18 - CUMULO DELLE RIDUZIONI
1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 3 e 16, commi primo e secondo, sono cumulabili con il limite massimo dell’80 per cento della tariffa ordinaria.2. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall’articolo 15, sono cumulabili con il limite massimo dell’80 per cento della superficie complessiva.

ART. 19 - TARIFFA GIORNALIERA
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell’anno.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50 per cento.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall’applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il modulo di cui all’articolo 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o ,in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell’applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

ART. 20 - DENUNCE
1. I soggetti indicati all’articolo 63 del Decreto Legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall’articolo 70 del citato Decreto Legislativo.
2. L’Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

ART. 21 - INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E DETENZIONE
1. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 15, primo, secondo e terzo comma, e 16 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64, comma quarto, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui all’articolo 16 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66, comma sesto, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 22 - ACCERTAMENTO
1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 507/1993.
2. L’accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell’articolo 74 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell’ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

ART. 23 - RISCOSSIONE
1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

ART. 24 - RIMBORSI E SGRAVI
1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall’articolo 75 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell’importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

ART. 25 - CONTROLLI
1. L’attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall’ufficio comunale con i poteri conferitegli dall’articolo 73 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell’articolo 73 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

ART. 26 - SANZIONI
1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall’articolo 76 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.
3. Il Sindaco determina l’ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 27 - CONTENZIOSO
1. Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato dall’articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dall’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

ART. 28 - OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI
1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

ART. 29 - NORME ABROGATE
1. Il presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 488 del 28 luglio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni salvo quanto disposto al successivo articolo 30, comma quarto.

ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il Consiglio Comunale adotta, entro il 31 ottobre 1995, per l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 la struttura tariffaria e la classificazione in categorie e sottocategorie tassabili secondo i criteri stabiliti agli articoli 12 e 14 del presente Regolamento indicando il rapporto di copertura delle spese.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai contribuenti tenuti, in base alla previgente normativa, al pagamento della tassa nella misura del 30 per cento per locali tassabili situati in zone non servite, sarà applicata d’ufficio la riduzione al 30 per cento della tariffa ordinaria fino alla verifica della effettiva distanza dal punto di raccolta più vicino.
3. Tutti gli importi delle tariffe definite con il presente Regolamento vanno arrotondati alle 10 lire con criterio commerciale.
4. Fino all’approvazione delle nuove tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, da adottare nei termini stabiliti dall’articolo 79 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applicano le tariffe e le categorie vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
5. In attesa della adozione del regolamento di servizio di cui al comma primo dell’articolo 2 del presente Regolamento il servizio verrà espletato con le modalità stabilite nel capitolato speciale per l’appalto dei servizi di N.U. e connessi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 887 del 28 luglio 1989, esecutiva.


U.R.P. - Comune di Thiene

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