DESCRIZIONE
 |
Sono da considerarsi
elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti
da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori
portatori di handicap semprechè gli stessi siano impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, con l’assistenza di un altro elettore
che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o
l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della
Repubblica.
La legge 17/2003 prevede che l’annotazione del diritto al voto assistito
possa essere previamente inserita – su richiesta dell’interessato corredata
dalla relativa documentazione – a cura del comune di iscrizione elettorale,
mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera
elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di
protezione dei dati personali.
Quando il simbolo non sia stato apposto nella tessera elettorale personale,
oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato
con un certificato mediato che deve essere rilasciato immediatamente,
gratuitamente ed in esenzione di qualsiasi diritto o applicazione di marche,
dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie
locali. Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce
all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Sono altresì ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il
libretto nominativo attualmente rilasciato dall’INPS e, in passato, dal
Ministero dell’Interno quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata
la categoria “ciechi civili” e sia riportato uno dei seguenti codici: 10;
11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la
cecità assoluta del titolare del libretto.
Devono intendersi “elettori portatori di handicap”, anche le persone con
handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti pure
una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente
il diritto di voto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno dello
spazio destinato alla certificazione dell’esercizio del voto, è fatta
apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale l’elettore
ha assolto la funzione di accompagnatore. |