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TITOLO
QUARTO: Servizi al pubblico
Art. 8
(Accesso alla biblioteca)
L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito. Nei locali si
deve tenere un comportamento rispettoso degli altri e del
patrimonio pubblico.
Il bibliotecario può allontanare dalla sede persone che
persistono nel mantenere un comportamento molesto. Nei casi
più gravi, il Direttore presenterà una relazione scritta al
Sindaco e avrà facoltà di escludere , con provvedimento
motivato, l’utente dall’uso della Biblioteca.
Art. 9 (Apertura al pubblico)
L’orario di apertura al pubblico della Biblioteca è fissato
con provvedimento dell’organo comunale competente su proposta
del Direttore, favorendo l’utilizzo dei servizi da parte di
ogni categoria di utenti e compatibilmente con le
disponibilità di personale.
Con provvedimento motivato, il Direttore stabilisce i periodi
di chiusura della Biblioteca, dandone tempestiva comunicazione
al pubblico.
Art. 10 (Consultazione in sede)
La consultazione dei cataloghi e del materiale documentario è
libera e gratuita. Provvedimenti motivati del Direttore
possono escludere temporaneamente sezioni o singole opere
dalla consultazione o consentirla solo a particolari
condizioni di vigilanza.
Art. 11 (Prestito a domicilio)
Il prestito a domicilio è un servizio individuale libero e
gratuito. L’iscrizione si effettua previo accertamento
dell’identità personale.
Il prestito ha la durata massima di 30 giorni. Il Direttore ha
la facoltà di porre limiti alla durata del prestito, che potrà
essere differenziata in ragione della natura dell’opera.
E’ possibile chiedere il rinnovo dell’opera, se non è
prenotata, sia in sede che telefonicamente.
In caso di restituzione oltre la data di scadenza, l’utente è
tenuto a pagare la sanzione prevista da apposita decisione di
Giunta. Nei casi più gravi di ritardo o mancata restituzione
il Direttore comunicherà all’utente, motivandola per iscritto,
l’esclusione definitiva dal servizio di prestito. L’utente può
opporsi al provvedimento con le modalità indicate all’art. 24.
In caso di smarrimento, furto o di grave deterioramento di
un’opera presa in prestito, l’utente è tenuto alla sua
sostituzione con esemplare identico. Qualora l’opera non
risultasse reperibile, l’utente provvede alla sua sostituzione
con un testo equipollente segnalato dal bibliotecario. In
quest’ultimo caso l’utente è tenuto al pagamento di una
sanzione, il cui importo è fissato dalla Giunta Comunale.
Art. 12 (Prestito interbibliotecario)
La Biblioteca svolge un regolare servizio di prestito
interbibliotecario in condizioni di reciprocità con le altre
biblioteche della provincia di Vicenza inserite nella Rete
bibliotecaria provinciale. L’utente ha accesso al prestito
interbibliotecario provinciale gratuitamente e per un periodo
di tempo indicato dalla biblioteca prestante.
Nel caso di prestito da biblioteche con cui non siano in atto
particolari forme di cooperazione, l’utente interessato dovrà
rimborsare le spese sostenute per suo conto e dovrà sottostare
alle regole della biblioteca prestante per quanto riguarda la
durata del prestito, la sola consultazione in sede e altre
eventuali limitazioni.
Art. 13 (Servizio riproduzioni)
E’ consentita la fotocopiatura in sede del materiale
documentario della Biblioteca, nonché la riproduzione delle
fonti informative disponibili su supporto digitale.
E’ escluso l’utilizzo delle attrezzature della Biblioteca per
la riproduzione di materiale proprio.
Le modalità di utilizzo del servizio sono stabilite in base
alla normativa sul diritto d’autore e alle esigenze
organizzative.
Art. 14 (Servizio di document delivery/fornitura documenti)
La Biblioteca svolge un servizio di document delivery
(fornitura documenti): l’utente interessato ha la possibilità
di richiedere fotocopie di contributi all’interno di libri,
riviste o altro materiale documentario disponibili in
Biblioteche italiane. L’utente è tenuto a rimborsare le spese
sostenute per il servizio.
Art. 15 (Servizio di informazione, assistenza e consulenza)
Il personale in servizio fornisce un servizio di assistenza
assiduo, discreto e qualificato per le ricerche informative,
documentarie e di consulenza bibliografica, utilizzando a
favore dell’utente le strumentazioni e le metodologie più
opportune, anche di tipo informatico e telematico.
L’assistenza e consulenza sono garantite anche a distanza ad
utenti che si rivolgano alla Biblioteca per lettera, fax o
posta elettronica, nei limiti di tempo che possono essere
dedicati al soddisfacimento di ciascuna richiesta.
La Biblioteca si adopera per promuovere il coordinamento dei
servizi informativi con altre biblioteche e servizi, al fine
di perseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economia
del servizio stesso.
Qualora la consulenza richieda una ricerca approfondita da
parte del bibliotecario, l’utente sarà informato dallo stesso
in merito ai tempi, ai modi e agli eventuali costi previsti.
Al termine della transazione informativa, l’utente è tenuto a
pagare le spese sostenute dalla Biblioteca e la tariffa di
consulenza eventualmente prevista dai relativi provvedimenti
comunali.
Art. 16 (Servizi telematici)
I cataloghi automatizzati sono direttamente accessibili da
parte degli utenti.
Le registrazioni su supporto ottico o magnetico, i
collegamenti internet o a banche dati remote sono accessibili
previa autorizzazione del bibliotecario.
Le modalità di accesso a tali servizi sono stabilite con
apposito regolamento.
Art. 17 (Servizi a pagamento)
I servizi forniti dalla Biblioteca, salvo i casi di gratuità
sopra previsti, possono essere soggetti a pagamento quando
comportano costi diretti per la singola prestazione.
La determinazione delle relative tariffe è disposta dalla
Giunta Comunale.
Art. 18 (Attività culturali della Biblioteca)
La Biblioteca organizza incontri, dibattiti e altre
manifestazioni culturali legate alla presentazione di opere
letterarie, ai temi della lettura e dell’informazione o
finalizzate alla promozione dei propri servizi.
Art. 19 (Attività e servizi per bambini e ragazzi)
In considerazione delle particolari esigenze dell’utenza più
giovane, la Biblioteca organizza attività e servizi specifici,
anche in collaborazione con gli organismi scolastici, rivolti
ai bambini e ai ragazzi, a partire dalla prima infanzia fino
alla fine dell’obbligo scolastico. Le attività, articolate
anche in considerazione delle diverse fasce d’età, hanno il
fine di promuovere la lettura e di sviluppare l’autonomia di
scelta e lo sviluppo delle capacità espressive, critiche e
conoscitive dei bambini e dei ragazzi.
Art. 20 (Comitato di Gestione)
Il Consiglio Comunale nomina un Comitato di Gestione della
Biblioteca, composto al massimo di 7 membri, avente il compito
di proporre il calendario annuale delle attività culturali di
cui all’art. 18, se organizzate.
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