TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
ART. 40 - OBIETTIVI DELL’
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,
di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità
e di semplicità delle procedure.
- Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti
a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
- Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le
forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione
con altri comuni e con la Provincia.
ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI
COMUNALI
- Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività svolte a perseguire
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
locale.
- I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 42 - FORME
DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un azienda;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica e imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, che saranno a
prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare;
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni,
nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto comune.
- I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce
ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti
delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.
ART. 43 - AZIENDE SPECIALI
- Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali,
dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale
e ne approva lo statuto.
- Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza,
di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e
dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi
tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 44 - STRUTTURA DELLE
AZIENDE SPECIALI
- Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento,
le attività e i controlli.
- Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente,
il Direttore e il collegio di revisione.
- Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati
dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale dotate di speciali competenze tecniche o amministrative per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
- Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal
T.U. 2587/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le
finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
- Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali e esercita la vigilanza
sul loro operato.
- Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio
comunale.
ART. 45 - ISTITUZIONI
- Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità
giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.
- Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente
e il Direttore.
- Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli
per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.
- Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizioni dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali,
i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio
comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal Regolamento.
- Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini
o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
ART. 46 - SOCIETÀ PER AZIONI
O A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società
per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza e consistenza, che richiedano
investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, la partecipazione
del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
- L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza
tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli
interessi dei consumatori e degli utenti.
- I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione
delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza
dell’Ente.
- Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse
della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata
dalla società medesima.
ART. 47 - CONVENZIONI
- Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni
da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati
al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie.
ART. 48 - CONSORZI
- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali
per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per
le aziende speciali in quanto applicabili.
- A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
- La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione
al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità
di cui all’art.33, 2° comma del presente Statuto.
- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto
del consorzio.
ART. 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA
- Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi
di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione
alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
- L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente
della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni
interessate, viene definito in apposita conferenza, la quale provvede altresì
all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.27, comma 4,
della Legge 8 giugno 1990 n° 142 modificata dall’art. 17, comma 9 della legge
127/97.
- Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione
e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco
allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni
a pena di decadenza.
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
Capo I - UFFICI
ART. 50 - PRINCIPI STRUTTURALI
E ORGANIZZATIVI
- L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi
specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali
di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento
dell’apparato;
- l’individuazione di responsabilità direttamente collegata all’ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e
del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
- La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale
e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici
e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo politico
e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta
e funzioni di gestione amministrativa attribuita ai dirigenti responsabili
degli uffici e servizi.
- Gli uffici sono organizzati autonomamente al proprio interno e rispondono
ai principi di trasparenza ed efficienza e ai criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
- I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e
i servizi offerti, verificando la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
- Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 51 - REGOLAMENTO DEI
SERVIZI E DEGLI UFFICI
- Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme
generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici, e in particolare,
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i
rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi
amministrativi.
- I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà
di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa
in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti responsabili
spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi
e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità
e responsabilità.
- L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate,
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come
sarà disposto dall’apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
- Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati
ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 52 - DIRITTI E DOVERI
DEI DIPENDENTI
- I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale
sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla
legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio del Comune nell’interesse dei cittadini.
- Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività
agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto
delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Egli è altresì responsabile verso il dirigente degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle propria attività.
- Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con
le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e
l’integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio della libertà
e dei diritti sindacali
- L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione,
in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al dirigente
responsabile del servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
dal Direttore e dagli organi collegiali.
- Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio di
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni,
delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non
contingibile e urgente.
- Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
della tecnostruttura comunale.
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
ART. 53 - DIRETTORE GENERALE
- Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
ART. 54 - COMPITI DEL DIRETTORE
GENERALE
- Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tal
riguardo, gli impartirà il Sindaco.
- Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli
ottimali di efficienza e efficacia tra i dirigenti responsabili di servizio,
che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
- La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in
ogni altro caso di grave opportunità.
- Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario
comunale.
ART. 55 - FUNZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE
- Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione
e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità,
sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
- Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale
a essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili
degli uffici e servizi in armonia con le previsioni dei contratti collettivi
di lavoro;
- emana gli atti per l’esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza
del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo
dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta
e al Sindaco provvedimenti in merito.
ART. 56 - DIRIGENTI RESPONSABILI
DEGLI UFFICI E SERVIZI
- Il Regolamento di organizzazione individua gli ambiti di massima dimensione
cui sono preposti i dirigenti responsabili incaricati dal Sindaco.
- I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e servizi a essi assegnati
in base ai criteri indicati nel Regolamento di organizzazione e secondo le
direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
- Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività
dell’Ente ed ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati
dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
ART. 57 - FUNZIONI DEI DIRIGENTI
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente
i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
- Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- presiedono le commissioni di gare e di concorso, assumono le responsabilità
dei relativi procedimenti e nominano gli altri membri sentito il Segretario;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente
manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi
di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano
l’esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive
impartite dal Sindaco;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o regolamento
ad eccezione di quelle di cui all’art.38 della Legge 142/90;
- promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi
sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle
leggi e dal Regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere della Giunta e del Consiglio
e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità
gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi,
le missioni del personale dipendente;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.
- rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- Il Sindaco può delegare ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi
ulteriori funzioni, impartendo contestualmente le necessarie direttive per
il loro corretto espletamento.
ART. 58 - INCARICHI DIRIGENZIALI
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
La Giunta comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previsti dalla
legge, e dal Regolamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori
della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale
dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente
non siano presenti analoghe professionalità.
- La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi,
nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, conferisce la titolarità
di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art.6, comma 4, della legge 127/97.
- I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 59 - COLLABORAZIONI
ESTERNE
- Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine.
- Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione
del relativo trattamento economico.
ART. 60 - UFFICI DI INDIRIZZO E DI
CONTROLLO
- Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dipendenze
del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio di funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non
sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui
all’art.45 del D. Lgs. n. 504/92.
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 61 - SEGRETARIO COMUNALE
- Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente
ed è scelto nell’apposito albo.
- Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario comunale.
- Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri
e agli uffici.
ART. 62 - FUNZIONI
DEL SEGRETARIO COMUNALE
- Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio
e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del
Consiglio.
- Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro
interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli,
su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
- Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore
Civico.
- Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori
o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitagli
dal Sindaco.
ART. 63 - VICESEGRETARIO
COMUNALE
- Il Regolamento di organizzazione prevede un Vicesegretario
comunale che deve essere in possesso dei requisiti previsti per
il Segretario generale del Comune.
- Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento
delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
CAPO IV - LA RESPONSABILITA’
ART. 64 - RESPONSABILITÀ
VERSO IL COMUNE
- Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune
i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
- Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono
a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma,
devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti
gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione
dei danni.
- Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile
di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
ART. 65 - RESPONSABILITÀ
VERSO TERZI
- Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali
che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente
obbligati a risarcirlo.
- Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato
dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro
quest’ultimi a norma del precedente articolo.
- La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore
o del dipendente, che abbia violato diritti di terzi, sussiste nel caso di
adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissione
o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore
o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente e i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 66 - RESPONSABILITÀ
CONTABILI
- Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune
o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere
il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle
norme di legge e di Regolamento.
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA’
ART. 67 - ORDINAMENTO
- L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti
da essa previsti, dal Regolamento.
- Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria
fondata su certezze delle risorse proprie e trasferite.
- Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare
di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 68 - ATTIVITÀ FINANZIARIA
DEL COMUNE
- Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali
e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi
pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie
anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata
stabilita per legge o regolamento.
- I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime
e regolamenta, imposte, tasse e tariffe.
ART. 69 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
- Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente
al Segretario e al ragioniere del Comune, dell’esattezza dell’inventario,
delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli,
atti, carte e scritture relative al patrimonio.
- I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono essere
utilizzati per garantire entrate al Comune; i beni demaniali possono essere
concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
- Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni,
riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono
essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
ART. 70 - BILANCIO COMUNALE
- L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e,
nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
- La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale
di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale
entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell’universalità,
unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico
e finanziario.
- Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
ART. 71 - RENDICONTO DELLA
GESTIONE
- I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico
e il conto del patrimonio.
- Il rendiconto è deliberato, dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
- La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime la valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione
del collegio dei revisori.
- I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e società
presentano il rendiconto, la relazione e il bilancio annuale approvato dagli
enti, aziende, istituzioni e società di particolare rilevanza economica per
l’ente comunale, in quanto partecipe, che vengono comunicate al Consiglio
in occasione dell’esame del conto consuntivo.
ART. 72 - COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
- Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il collegio
dei revisori del conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
- L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione
di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- Nella relazione di cui al precedente comma, l’organo di revisione esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
- L’organo di revisione, ovi riscontri gravi irregolarità nella gestione dell‘Ente,
ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie
ai doveri con la diligenza del mandatario.
ART. 73 - TESORERIA
- Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza del Comune;
- il pagamento delle spese mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento
dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla
legge;
- I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento
di contabilità, nonché da apposita convenzione.
ART. 74 - CONTROLLO ECONOMICO
DELLA GESTIONE
- I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati
a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la
rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e gli obiettivi
fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
- Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale
che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali adempimenti di competenza,
da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO VII - DISPOSIZIONE DIVERSE
ART. 75 - INIZIATIVA PER
IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
- Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
di cui all’art.133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate
dalla regione.
- L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 76 - PARERI OBBLIGATORI
- Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, comma 1-4 delle Legge
7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della Legge 127/97.
- Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere
dal parere.
NORME FINALI
I - PUBBLICITA’ DELLE SPESE
ELETTORALI
- In occasione dell’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, i candidati
e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali, entro
il termine di presentazione delle candidature, la dichiarazione preventiva
sommaria delle spese elettorali che si prevede di sostenere, comprensive anche
delle spese previste per l’eventuale turno di ballottaggio.
- I candidati e i presentatori delle liste depositano presso
gli uffici comunali il rendiconto analitico delle spese elettorali
sostenute, direttamente e indirettamente da terzi, entro 60 giorni
dalla conclusione delle elezioni, con indicazione della provenienza
dei fondi di copertura.
- La dichiarazione preventiva e il rendiconto analitico vengono pubblicati
all’albo pretorio del Comune dal giorno successivo alla presentazione fino
al 90° giorno successivo alla conclusione delle elezioni.
II - NORME TRANSITORIE
E DI ATTUAZIONE
- I regolamenti attuativi e loro modifiche salvo quanto previsto al comma
secondo, sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- L’approvazione e le modifiche del regolamento del Consiglio comunale e degli
Istituti di Partecipazione sono adottati con la procedura prevista per l’approvazione
dello Statuto.
- I regolamenti relativi all’attuazione degli Istituti di Partecipazione saranno
approvati previo parere dell’assemblea delle associazione iscritte all’albo
di cui all’art .26 del presente Statuto
- In attesa del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,
la discussione consiliare viene conservata in supporti magnetici e il verbale
delle deliberazioni da’ atto solamente degli intervenuti e delle dichiarazioni
di voto rese, salvo espressa richiesta di trascrizione anche dell’intervento
da parte del consigliere interessato.
- Le norme regolamentari e i provvedimenti comunali incompatibili con il presente
Statuto sono abrogati.
U.R.P. - Comune di Thiene