Comune di Thiene

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Testo Statuto

TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

ART. 40 - OBIETTIVI DELL’ ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
  2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività svolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 42 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

  1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un azienda;
  2. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
  4. a mezzo di istituzione, per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, che saranno a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare;
  6. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
  1. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
  2. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

ART. 43 - AZIENDE SPECIALI

  1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
  2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
  3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 44 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
  2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il collegio di revisione.
  3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciali competenze tecniche o amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
  4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2587/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
  5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
  6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali e esercita la vigilanza sul loro operato.
  7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

ART. 45 - ISTITUZIONI

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
  3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.
  4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizioni dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal Regolamento.
  6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

ART. 46 - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

  1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
  2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
  3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
  4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
  5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
  6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.
  7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

ART. 47 - CONVENZIONI

  1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 48 - CONSORZI

  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art.33, 2° comma del presente Statuto.
  4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in apposita conferenza, la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.27, comma 4, della Legge 8 giugno 1990 n° 142 modificata dall’art. 17, comma 9 della legge 127/97.
  3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V  - UFFICI E PERSONALE

Capo I - UFFICI

ART. 50 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

  1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
  1. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità direttamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
  1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo politico e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita ai dirigenti responsabili degli uffici e servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati autonomamente al proprio interno e rispondono ai principi di trasparenza ed efficienza e ai criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificando la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 51 - REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

  1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici, e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
  2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come sarà disposto dall’apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
  4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 52 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio del Comune nell’interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il dirigente degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle propria attività.
  3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali
  4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al dirigente responsabile del servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.
  5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio di autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
  6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 53 - DIRETTORE GENERALE

  1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.

ART. 54 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

  1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
  2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e efficacia tra i dirigenti responsabili di servizio, che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
  3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
  4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

ART. 55 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

  1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
  2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  1. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  2. verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;
  3. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili degli uffici e servizi in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
  4. emana gli atti per l’esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
  5. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco provvedimenti in merito.

ART. 56 - DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

  1. Il Regolamento di organizzazione individua gli ambiti di massima dimensione cui sono preposti i dirigenti responsabili incaricati dal Sindaco.
  2. I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e servizi a essi assegnati in base ai criteri indicati nel Regolamento di organizzazione e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
  3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente ed ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 57 - FUNZIONI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
  2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
  1. presiedono le commissioni di gare e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e nominano gli altri membri sentito il Segretario;
  2. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  3. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  4. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  5. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
  6. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
  7. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.38 della Legge 142/90;
  8. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal Regolamento;
  9. provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
  10. forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  11. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
  12. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.
  13. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
  1. Il Sindaco può delegare ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 58 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La Giunta comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previsti dalla legge, e dal Regolamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

  1. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, conferisce la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.6, comma 4, della legge 127/97.
  2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 59 - COLLABORAZIONI ESTERNE

  1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 60 - UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

  1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art.45 del D. Lgs. n. 504/92.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 61 - SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario comunale.
  3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 62 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
  2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
  3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
  4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
  5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 63 - VICESEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Regolamento di organizzazione prevede un Vicesegretario comunale che deve essere in possesso dei requisiti previsti per il Segretario generale del Comune.
  2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO IV - LA RESPONSABILITA’

ART. 64 - RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

  1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
  2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
  3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 65 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

  1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimi a norma del precedente articolo.
  3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente, che abbia violato diritti di terzi, sussiste nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
  4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 66 - RESPONSABILITÀ CONTABILI

  1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA’

ART. 67 - ORDINAMENTO

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze delle risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 68 - ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, imposte, tasse e tariffe.

ART. 69 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

  1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune, dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono essere utilizzati per garantire entrate al Comune; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
  3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

ART. 70 - BILANCIO COMUNALE

  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ART. 71 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto è deliberato, dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
  4. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e società presentano il rendiconto, la relazione e il bilancio annuale approvato dagli enti, aziende, istituzioni e società di particolare rilevanza economica per l’ente comunale, in quanto partecipe, che vengono comunicate al Consiglio in occasione dell’esame del conto consuntivo.

ART. 72 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il collegio dei revisori del conto secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
  3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
  4. Nella relazione di cui al precedente comma, l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. L’organo di revisione, ovi riscontri gravi irregolarità nella gestione dell‘Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

ART. 73 - TESORERIA

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
    1. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza del Comune;
    2. il pagamento delle spese mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
    3. il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
  1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 74 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

  1. I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
  2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali adempimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII  - DISPOSIZIONE DIVERSE

ART. 75 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

  1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art.133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla regione.
  2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 76 - PARERI OBBLIGATORI

  1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, comma 1-4 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della Legge 127/97.
  2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

NORME FINALI

I - PUBBLICITA’ DELLE SPESE ELETTORALI

  1. In occasione dell’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, i candidati e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali, entro il termine di presentazione delle candidature, la dichiarazione preventiva sommaria delle spese elettorali che si prevede di sostenere, comprensive anche delle spese previste per l’eventuale turno di ballottaggio.
  2. I candidati e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali il rendiconto analitico delle spese elettorali sostenute, direttamente e indirettamente da terzi, entro 60 giorni dalla conclusione delle elezioni, con indicazione della provenienza dei fondi di copertura.
  3. La dichiarazione preventiva e il rendiconto analitico vengono pubblicati all’albo pretorio del Comune dal giorno successivo alla presentazione fino al 90° giorno successivo alla conclusione delle elezioni.

II - NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

  1. I regolamenti attuativi e loro modifiche salvo quanto previsto al comma secondo, sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  2. L’approvazione e le modifiche del regolamento del Consiglio comunale e degli Istituti di Partecipazione sono adottati con la procedura prevista per l’approvazione dello Statuto.
  3. I regolamenti relativi all’attuazione degli Istituti di Partecipazione saranno approvati previo parere dell’assemblea delle associazione iscritte all’albo di cui all’art .26 del presente Statuto
  4. In attesa del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione consiliare viene conservata in supporti magnetici e il verbale delle deliberazioni da’ atto solamente degli intervenuti e delle dichiarazioni di voto rese, salvo espressa richiesta di trascrizione anche dell’intervento da parte del consigliere interessato.
  5. Le norme regolamentari e i provvedimenti comunali incompatibili con il presente Statuto sono abrogati.
U.R.P. - Comune di Thiene

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