TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI
DEI CITTADINI
Capo I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART. 25 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
- Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità
e la trasparenza.
- La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle
forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire
nel procedimento amministrativo.
- Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
Capo II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 26 - ASSOCIAZIONISMO
E CONSULTE
- Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
- A tal fine la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione
depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo
del legale rappresentante; il Comune istituirà un albo delle associazioni,
tenuto presso la segreteria dell’Ente comunale.
- Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche
non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle
norme vigenti e dal presente Statuto.
- Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- Il Comune istituisce consulte per materie omogenee con funzioni propositive,
consultive e di verifica.
ART. 27 - DIRITTI DELLE
ASSOCIAZIONI
- Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante
o un suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione
e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel
settore in cui opera.
- Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono
essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
- I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti nella richiesta,
che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
ART. 28 - CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI
- Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
- Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui
al precedente comma, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi
in modo gratuito.
- Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento di strutture, beni
e servizi dell’Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire
a tutte le associazioni pari opportunità.
- Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato
riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale;
l’erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite
in apposito Regolamento.
- Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi
l’impiego.
Capo III - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ART. 29 - CONSULTAZIONI
- L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
- Le forme di tale consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
ART. 30 - ISTANZE, PETIZIONI
E PROPOSTE
- I cittadini rivolgono al Sindaco domande e/o proposte finalizzate alla migliore
tutela degli interessi collettivi. Il Sindaco ne promuove il tempestivo esame
da parte degli organi competenti che devono esprimersi nel più breve tempo
possibile e comunque la comunicazione della decisione dovrà avvenire entro
60 giorni.
- Qualora le domande o proposte attengano a materie di competenza del Consiglio
comunale il Sindaco dovrà informare il Presidente del Consiglio e la commissione
consiliare competente entro 15 giorni, la quale formulerà parere consultivo.
ART. 31 - REFERENDUM
- Un numero di elettori non inferiori all’8% degli iscritti nelle liste elettorali
può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
- Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo
quinquennio. Sono comunque escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
- Statuto comunale
- Regolamento del Consiglio comunale
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione
e tale da non ingenerare equivoci.
- Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione
di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite
le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere
con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
- Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
- Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione
referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
- Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non
possono assumere decisioni contrastanti con essa.
ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI
- Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione
comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari
formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da
apposito Regolamento.
- In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito
l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco,
che deve comunicare la propria determinazione in merito entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
- In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge
che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
- Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.
ART. 33 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
- Tutti gli atti degli organi di governo dell’Amministrazione sono pubblici
e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
facilmente accessibile a tutti.
- L’affissione viene curata da un impiegato che certifica altresì l’avvenuta
pubblicazione.
- Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all’interessato.
- Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono
essere pubblicizzati mediante affissione.
- Inoltre per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere
disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario
a darne opportuna divulgazione.
CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
ART. 34 - NOMINA
- E' istituito nel Comune il Difensore Civico, esso svolge funzioni di garante
dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale in piena
autonomia ed indipendenza
- Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale con la procedura prevista
per l'approvazione dello Statuto. Esso viene scelto fra i candidati presentati
dalle Consulte previste all'art. 26 in numero non inferiore a cinque.
- Il Difensore Civico resta in carica fino alla scadenza
del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un
ulteriore mandato.
- E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati,
o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo
dell'Amministrazione comunale e delle Aziende e Istituzioni nei confronti
dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti
atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
- E' dovere degli organi comunali fornire al Difensore Civico motivate risposte
di rispettiva competenza.
- Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità
della carica di consigliere comunale; deve essere scelto tra coloro che, per
preparazione, esperienza e competenza giuridico-amministrativa diano la massima
garanzia di obiettività, serenità, libertà ed imparzialità di giudizio.
- Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze
o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la
elezione.
- La funzione di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva
pubblica, non può inoltre essere nominato chi è stato candidato nelle ultime
elezioni amministrative.
- Al Difensore Civico spetta il rimborso delle spese e l'indennità di carica
corrispondente a quella dell'assessore delegato.
- Il Difensore Civico, quando ritiene opportuno e comunque entro il 31 marzo
di ogni anno, invia al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta
nell'anno solare precedente, evidenziando eventuali disfunzioni, ritardi ed
irregolarità e formulando osservazioni e proposte.
ART. 35 - DIFENSORE CIVICO
SOVRACOMUNALE
- Il Comune di Thiene può concordare con altri comuni la possibilità di nominare
un Difensore Civico, il quale svolga le proprie funzioni nei Comuni interessati
all'accordo.
- I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
- Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente
articolo.
- E' prevista la possibilità di stipulare convenzioni per l'utilizzo dell'istituto
del Difensore Civico regionale o provinciale, o di altro comune.
- Il Difensore Civico di cui al presente articolo è costituito in alternativa
a quello previsto dall'articolo precedente.
CAPO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 36 - DIRITTO DI INTERVENTI
NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto
in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
- L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario
responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni
in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
ART. 37 - PROCEDIMENTI AD
ISTANZA DI PARTE
- Nel caso di procedimento ad istanza di parte il soggetto che ha espresso
l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
- Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
- Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
- Nel caso che l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente
sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile
deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
- Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte
o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 38 - PROCEDIMENTI AD
IMPULSO D’UFFICIO
- Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile
deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o
interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto
amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi
di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
- I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di
essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
- Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa
la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla
con la pubblicazione ai sensi dell’art.33 dello Statuto.
ART. 39 - DETERMINAZIONE
DEL CONTENUTO DELL’ ATTO
- Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto
può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta
comunale.
- In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa
e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l’imparzialità dell’Amministrazione.
U.R.P. - Comune di Thiene