Comune di Thiene

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Testo Statuto

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
ART. 1

  1. Il Comune di Thiene:
    1. è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
    2. è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
    3. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;
    4. considerata la peculiare funzione territoriale e sociale , rivendica per sé e per tutti comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
    5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
    6. realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.
  1. La Città di Thiene, in conformità ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Costituzione italiana, riconosce il diritto alla vita di ogni persona in tutte le fasi della sua esistenza e ne garantisce la tutela senza discriminazioni di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali.<
  2. La Città di Thiene tutela la famiglia intesa come il vincolo degli affetti, della solidarietà e della reciproca assistenza che favorisce la maturazione civile e morale della persona.

ART. 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI DELL' AZIONE COMUNALE

  1. Il Comune di Thiene ispira la propria azione ai principi di partecipazione, responsabilità, solidarietà, efficienza, economicità, valorizzazione e rispetto del bene pubblico, promuovendo l'educazione a tali valori.
  2. Il Comune di Thiene propone in particolare:
    1. l'impegno nella tutela e nell’uso razionale delle risorse naturali e ambientali, attraverso una specifica tutela dell’ambiente, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e per proteggere la qualità della vita in tutte le sue forme;
    2. la priorità dei servizi per la difesa e qualità della vita, operando per la creazione di un sistema di sicurezza sociale, al fine di eliminare le povertà ed ogni forma di emarginazione;
    3. la promozione e il sostegno di una cultura della pace e dell’accoglienza, nel rispetto delle diversità, favorendo l'integrazione sociale;
    4. la collaborazione intercomunale, per l'erogazione dei servizi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni comuni e alla sicurezza dei singoli e delle comunità;
    5. la partecipazione al processo di integrazione culturale ed economica dell'Europa, individuando negli scambi tra popoli occasione di crescita e collaborazione;
    6. la promozione di condizioni per assicurare la pari opportunità tra uomo e donna;
    7. la promozione di iniziative di accoglienza a favore dei conterranei emigrati all’estero;
    8. la valorizzazione dei caratteri e delle tradizioni culturali e storiche locali in quanto elementi insopprimibili e di specifica ricchezza.
  1. Per il conseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione come metodo di intervento; definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e settoriali coordinati con gli strumenti programmatori della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza e favorisce l'apporto dei cittadini, delle categorie economiche, sociali, culturali e di volontariato operanti nella Comunità locale.

ART. 3 - STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA' E DI CITTADINI

  1. Il Comune di Thiene ha come suo segno distintivo lo stemma così rappresentato: "d’azzurro, al piccione al naturale, dal volo spiegato rivolto a sinistra, tenente nel becco un ramo d’ulivo, sostenente con le zampe un tralcio di vite, fruttato di nero e fogliato di verde, posto in fascia" così decretato dal Capo del governo in data 1 febbraio 1936, registrato sul libro araldico degli enti morali.
  2. Sin dal XII° secolo la comunità thienese si ornava di tale simbolo araldico. Poi successivamente, con Provvedimento 6 ottobre 1492 il Doge Agostino Barbarigo riconosceva agli abitanti di Thiene il titolo di cittadini e concedeva il privilegio del mercato franco nel giorno di lunedì.
  3. L’Imperatore d’Austria con Provvedimento in data 02.09.1845 confermava lo stemma.
  4. Il Comune si fregia anche del titolo di Città riconfermato con Decreto in data 19 gennaio 1857 dall'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I.
  5. Il Re Vittorio Emanuele III, con Decreto 28 marzo 1920 ha concesso alla Città di Thiene la croce al merito di guerra con la quale è stato decorato il Gonfalone della Città il 10 giugno dello stesso anno.
  6. Il Consiglio comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che abbiano operato nell'interesse della comunità di Thiene.
  7. L’uso dello stemma, del gonfalone e del titolo Città di Thiene deve essere autorizzato dall’Amministrazione comunale.

TITOLO II : ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
ART. 4 - ORGANI

  1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
  2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione, è il legale rappresentante del Comune; esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
  4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 5 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  3. Il Segretario comunale quando si trova in stato di incompatibilità è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
  4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 6  - CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare. Le nomine di competenza del Consiglio devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine.
  4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 7 - CONVOCAZIONE

  1. Il Consiglio deve essere convocato almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; in caso d’urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
  2. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio; se richiesta dal Sindaco, oppure da almeno un quinto dei consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
  3. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto che può essere inviato anche a mezzo fax a ciascun consigliere nel domicilio eletto dallo stesso. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione.
  4. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima dei giorno in cui è stata convocata la seduta.
  5. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione ai cittadini.
  6. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali negli stessi tempi previsti per la convocazione.
  7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 8 - LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO

  1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
  3. Entro il 30 settembre il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

ART. 9 - COMMISSIONI

  1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni permanenti, per materie omogenee, per meglio adempiere alla proprie funzioni di indirizzo e controllo. Il Consiglio può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.
  3. La delibera di istituzione dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 10  - CONSIGLIERI

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
  3. Il consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
  4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
  5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
  6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento, hanno diritto di visionare e di ottenere copia degli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Inoltre hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un’adeguata informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della Conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.11 del presente Statuto.

ART. 11  - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

  1. I consiglieri eletti nella medesima lista, qualunque sia il loro numero, formano di regola un gruppo consiliare. Possono essere costituiti nuovi gruppi con un minimo di tre consiglieri.
  2. E’ istituita presso il Comune di Thiene la Conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate all’art.10 comma 6 del presente Statuto, nonchè all’art.31, comma 7 ter della Legge 142/90. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.
  3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio di segreteria generale del Comune.
  4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
  5. I gruppi consiliari nel caso siano composti da più di un consigliere hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

ART. 12  - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio nel proprio seno.
  2. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti, con voti favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, espresso a scrutinio segreto.
  3. L’elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all’insediamento del Consiglio.
  4. Fino all’elezione del Presidente, nonché nei casi di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al consigliere anziano.
  5. Il Presidente può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle proprie funzioni dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune su proposta o mozione di almeno 5 consiglieri.

ART. 13 - SINDACO

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, o lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore se nominato, e ai dirigenti responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all’esecuzione degli atti.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
  5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
  6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
  1. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;
  2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
  3. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge 142/90;
  4. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
  5. nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo;
  6. conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
  7. attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, secondo modalità e criteri fissati dall’art.51 della Legge 142/1990.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
  3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
  1. esercita i poteri di ordine negli organismi pubblici di partecipazione popolare, dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
  2. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
  3. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 17 - VICESINDACO

  1. <2>Il ViceSindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
  2. <2>Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART.18 - MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 19 - DIMISSIONI O IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
  2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal ViceSindaco o in mancanza dall’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.
  4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
  5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 20 - GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta è organo di impulso dell’attività amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza ed efficienza.
  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
  3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

ART. 21 - COMPOSIZIONE

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 5 ed un massimo di 7 assessori di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.
  2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 22 - NOMINA

  1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’elezione.
  2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati, nel caso gli assessori rimasti siano meno di 5.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
  4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è convocate e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno n. 4 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 24 - COMPETENZE

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che le competono ai sensi di legge e del presente Statuto.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La Giunta in particolare nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  1. propone al Consiglio i regolamenti;
  2. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge ad altri organi;
  3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  5. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  6. delibera di agire o resistere in giudizio e approva le transazioni che non impegnano il Comune per esercizi successivi;
  7. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  8. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  9. autorizza il Sindaco alla nomina e revoca del Direttore generale;
  10. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  11. approva le manifestazioni e gli incontri pubblici di iniziativa comunale e concede il patrocinio del Comune;
  12. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
  13. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
  14. fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;
  15. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
  16. approva il Piano Esecutivo di Gestione;
  17. assume le determinazioni in materia di toponomastica.
U.R.P. - Comune di Thiene

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